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[manoscritto - foglio 28, recto]
[traslitterazione in caratteri stampati]
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vento de' Capi del Clero per darli il consenso: come espressam.e appa=
risce da un publico stromento per mano del Notaio D. Gianbattista
Petusi sotto il dì 20 Aprile 1581. munito di testimonj, e di tutti gl'altri
intervenuti, fra quali si notano, D. Fabbio Quarti Arciprete della Catte=
dral Chiesa di Andria, e D. Gian Vincenzo Petusi Preposito della Colleggi=
ata di S. Nicola di Trimoggi, D. Agostino Fortunato, ed altri. Tutta la
storia di tall'invenzione, il suo aumento, e lo stato in cui si pose la chi=
esa, e la Religione Cassinese in questa Badia rilevar si può da chi ne
tien piacere in un libro intitolato. Storia di S. Maria de' Miracoli di
Andria, composto dal Sacerdote D. Giovanni Franchi da Catania,
stampato in Napoli da Tarquinio Longo 1606.
   Eran gia anni sedeci, da che il Vescovo D. Luca fu promosso a que=
sta Chiesa; nel principio dell'anno 1582 egli vien trasferito dal Pon=
tefice Gregorio XIII. in un'altra della Liguria, osia nel Genovisato,
che la riempe nel dì 30 Aprile 1582 d'un'altro, chiamato D. Luca An=
tonio Resta nativo di Misagna, prima Vescovo di Castro in Provin=
cia d'Otranto, di là trasferito alla Chiesa di Nicotri in Calabria, alla
perfine trasmesso in questa d'Andria.  a.  Questo Vesco sul bel prin=
cipio del suo arrivo in residenza, penzò formare un Sinodo Dio=
cesano, a tenore de' decreti del Sagrosãto Concilio di Trento, e prepa=
ratosi all'opra, intimollo, e lo rauna circa il mese di 7brē nella sua
propria forma, disponendo nel suo corso tutto ciò che riguardava
il Domma Cattolico, la Disciplina Ecclesiatica, e la Riforma del Greg=
ge. Ed avendo ben'esaminato le qualità delle chiese del clero secola=
re, nelle quali vidde, e conobbe amminastrarsi li sagramenti per
diritto di Parocchialita: Quindi trattanto in esso del Sagramento
dell'eucaristia, al Cap.o IX. espressam.e registra, ed ordina. Ad=
moneantur Regulares omnes, ut in sollemnitate Paschali, nempe
a Domica Palmarum usque ad Dominicam in Albis inclusive, vel
a communione ministranda absumeant, vel communicantes in
eorum ecclesiis omnino admoneant, se non satisfacturos præcepto
ecclesiæ, nisi in Cathedrali Ecclesia, vel S. Nicolai semel comunionē
sumpserint infra prædictum tempus, vel a proprio Paroco, seu Vica=
rio licentiam obtinuerint.  b.  Molte altre sante providenze egli regi=
strò in tal sinodo, che legger si possono nell'originale; Nella cui fine
una memoria
aggiunse della Regola da osservarsi dalle Reverēde Monache sul
modello di quella di S. Benedetto, che son tenute professare, giusta il
Rescritto nella Bolla di Pio IV, ed ora elleno vengon poste in clausu=
ra. Dato termine al Diocesano Concilio, non stiè in ozio per l'appresso,
che non avesse posto mano a diverse altre providenze, e facende, le
quali, siccome alcune li produssero lodi, altre ancora l'apportarono
dissapori. L'opera, che sopra ogn'altra lo pose in credito, e stima, fu
quel libro da lui dato in luce, col titolo: Directorium Visitantium,
et Visitandorum
, con cui presta alli Vescovi le Regole da tenersi
nelle sante



















a.  Ughel.
Ital. Sacr.
tom. 7°














b.  Constitutio=
nes Synodal. An=
driens. Cap. 9°
de Sacr. Euchar.