cola coll'intervento
della Cattedrale, qualora questa chiamata venisse
a tal funzione per volontą del Defunto; o de' suoi congiunti, ed in tal
caso il Colleggio portar si doveva colla sua croce in
d.a
Cattedrale, e
di lą
unitam.e col predetto Capitolo della Cattedrale
condursi a
casa del Defunto, ed associarlo
processionalm.e nella
predetta Colleg=
giata, ove celebrate l'esequie, il Capitolo di essa Cattedrale se ne
parti=
va solo, ed i colleggiali restavano nella lor chiesa. La prattica anti=
quata era stata sempre tale, ne v'era legge, o uso in contrario, ma
nell'anno 1592 si mette in campo una nuova sin a quei tempi
non concepita pretenzione, volendosi, che compite l'esequie
del Defunto in Chiesa di S. Nicola,
//
li di lei colleggiali dovessero
riportare il Capitolo della Cattedrale
processionalm.e
sino alla
lor chiesa. Tal strana novitą svegliņ nuovi torbidi, e s'introdu=
ce un nuovo giudizio in Curia del Vescovo: dove comparen=
do la Cattedrale, produce nelle sue istanze una costituzione del Si=
nodo Provinciale, che a tanto obbligava , in vigor della quale ella
pretendeva l'esecuzione: al contrario il colleggi
o si
muniva colla con=
suetudine, e con la legge della sua prima Istituzione: e procedendo
il contrasto
ulteriorm.e, dalla Curia s'impose
l'obbligo al
d.o Colleggio
di eseguire il decreto Provinciale: ma questo richiamatosi alla Sa=
gra
Congregaz.e ottiene da quella il presente
Rescritto: Al R.do nostro
cariss.o il Vicario Episcopale di Andria - Si grava il
Capitolo della
Colleg.a
di s. Nicola, che in occasione de' funerali sia astretto, dopo sepolto
li corpi
accompagnare il Capitolo della Cattedrale, sotto pretesto d'un Decreto
Sino=
dale, ed ha supplicato, che si proveda. perņ dicono questi miei SS:
Illustris.i,
che in ogni modo si levi tall'obbligo al d.
o Capitolo
della
Collegg.a, non ob=
stanti qualsivoglia cosa in contrario lasciandolo in libertą di
ritornare
alla sua Chiesa, finito che sia l'officio funerale. Di Roma alle 3 Febre=
ro 1592. nostro il Cardinale Alesandrino.
(a). Questa lettera
diretta viene
da Roma al Vicario, conciosia che il Vescovo erasi condotto in Roma, per
giustificarsi sopra alcuni capi di accusa, e querele, avanzati colą dal
cle=
ro dell'una, e dell'altra Chiesa
rispettivam.e,
vedendosi gravati, e per li
quali dal Cardinal' Alesandrino ne fu a voce ammonito: come vedremo.
Pervenuta in tanto la lettera della S:
Congr.e al
Vicario del Vescovo D: Giu=
liano Pastorino, non tardņ questo a notificarla, e chiamato in giudizio
le parti, vi appose il Decreto coerente alla
risoluz.e
di essa S:
Congreg.e
in tal forma = Nos Iulianus Pastorinus V.I.D. et in spiritualibus, et tem=
poralibus Vicarius Generalis Andrię = In causa vertente in hac epi=
scopali Curia Andrię inter R.dũ
Clerum, et Capitulum Cathedralis Eccles.
ę
huius civitatis cum Clero, et Capitulo Collegiatę Ecclesię S. Nicolai
dictę
civitatis super associatione crucis in Cathedrali in funeralibus pro=
cessionibus, ut in actis = Visa comparitione facta per Rev.
ũ
Cathedralis
Capitulum, mandato ex inde
spcdi expedito. Visa
responsione facta per Capitu=
lum Colleggiatę S. Nicolai. Nonnullis aliis, responsionibus factis per
ambas partes. Viso termino in causa dato, articulis pręsentatis per
dictć
Collegiatam