Eminentissimi e Reverendissimi
Signori.
Frą Lorenzo Caravini Provinciale de’ Carmelitani della Provincia di Puglia umilmente fą intendere all’EE.VV., come mesi sono, nella Cittą d’Andria in detta Provincia passņ da quella ą meglior vita Flavio d’Eccelsis, e nell’ultimo suo testamento (non havendo figliuoli) dispose, che della sua ereditą ne fosse erede usufruttuaria Lucia Grifi sua moglie, incluse ancora le sue doti ascendenti alla somma di scudi 4000., e doppo la morte di essa moglie, dell’ereditą predetta se ne fondasse un Convento dell’Ordine Carmelitano. La detta Lucia confirmando con religiosa pietą la volontą di detto suo marito, vuole, come gią per publico atto rimette l’usufrutto di detta ereditą, con che da questo tempo si edifichi detto Convento, e s’introduchi la Religione del Carmine in detta Cittą, e le sue doti restino salve per suo alimento. E perche la disposi-zione predetta ridonda in grand’honore, e gloria di Dio, e della Beata Vergine, come anche in evidente utile della Religione de’ Padri, e delle anime Christiane: Supplica l’EE. VV. si degnino concedere, licenza per la fondazione di detto Convento, essendo detta ereditą sufficientissima per l’entrate, e sovvenimento de’ Frati, ascendendo alla somma di scudi venti milla, e pił de’ beni. Che della grazia &c.
An. 1683. 10. Dec.
Sacra Congregatio Eminentissimorum & Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negociis & consultationibus Episcoporum & Regularium pręposita, attenta relatione Episcopi andriensis, referente Eminentissimo Casanate, censuit committendum, prout pręsentis decreti tenore benignč commisit eidem Episcopo, ut, veris existentibus narratis, & postquąm sibi constiterit, fabricam prędicti Conventus cum Ecclesia, Choro, Campanili, Sacristia, Refectorio, Dormitorio, Hortis, & Spatiis, numeris omnibus esse absolutam, & supellectili tam sacra, quąm profana sufficienter instructam, ad petitam pręfati Conventus erectionem, quatenus ex reditibus prędictę hęreditatis duodecim ejusdem Religiosi commodč ali possint, pro suo aribitrio & conscientia procedat; ita tamen, ut in reliquis ea omnia, quę per Sacros Canones, Sacrum Concilium Tridentinum, Constitutiones Apostolicas, & Ordinis prędicti circa hujusmodi novorum Religiosorum Conventuum erectianes pręscripta sunt, religiosč serventur. Romę 10. Decembris. 1683.
G. Cardinalis Carpineus.
B. Panciaticus Secretarius.
[tratto da “Bullarium Carmelitanum – plures continens summorum Pontificum Litteras et Constitutiones”, pars secunda, Typis Georgii Plachi, Romae, 1718, pag. 634]
Si trascrive la traduzione del testo latino, operata dal Merra nelle pagg. 479-480 delle sue “Monografie Andriesi”.
«La Sacra Congregazione degli E.mi Cardinali della S. R. C. istituita per gli affari e le consultazioni dei Vescovi e Regolari, vista la relazione del Vescovo di Andria, facendo da relatore l’E.mo Casenate, giudicņ doversi un tale affare rimettere, come col tenore del presente decreto benignamente rimette, al medesimo Vescovo, affinchč essendo vero quanto si č esposto, dopo che si sarą accertato di essersi edificata la fabbrica del predetto Convento con la Chiesa, il coro, il campanile, la sagrestia, il refettorio, il dormitorio, gli orti ed i corridori, e di essersi del tutto composta e sufficientemente corredata di suppellettili, sia sacre come profane, per la chiesta erezione di detto Convento, e che con le rendite della predetta ereditą si possano comodamente alimentare dodici Religiosi; faccia secondo il suo arbitrio e coscienza. In modo perņ che in tutto il resto si osservi scrupolosamente quanto dai Sacri Canoni, dal Concilio Tridentino, dalle Costituzioni Apostoliche, e da quelle del predetto Ordine č stato prescritto circa l’erezione di siffatti nuovi Conventi. Datato in Roma, il 10 decembre 1683. Il Cardinale Carpegna - B. Panciatico Segretario»