altari laterali del Palmieri, atti 1775, 1777

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Altari laterali

Atto notarile del 19 giugno 1775

da Archivio di Stato di Trani, notaio Giuseppe Sinisi, prot. 370, pp. 184v-188r.
Pro’ Ven.le Monist.ro Sub titulo SS.me Trinitatis
Cum Mag.co Marino Palmieri
Die decimo nono mensis Junij octave ind.nis millesimo septigentesimo septuagesimo quinto, in civitate Andrie, hora quasi vigesima quarta cum dimidia noctis, tribus lamb.us accensis.
Costituiti personalmente avanti di noi il Rev. D. Domenico Angelo Lacinesta Economo e Procuratore del Ven.le Monist.ro di Donne Monache Benedettine della Congregazione Cassinese, sotto il titolo della SS.ma Trinità di questa città di Andria, in vigore di presente mandato di Procuratore, che presso di me conservo, consenziente prima in noi, in quanto a questo atto, aggiente interveniente alle cose infrascritte in nome, e parte di detto Ven.le Monis.ro, in perpetuum, da una parte.
Ed il M.o Marino Palmieri della città di Napoli oggi qui presente in Andria, aggiente interventi alle cose infrascritte per sè, suoi Eredi e Successori dall’altra.
Il suddetto M.o Marino sponte avanti di noi ha dichiarato, ed asserito come per convenzione avuta col suddetto Ven.le Monis.ro, e sue R.R. Sig.re Badessa, e monache, e predetto R. Procuratore presente promette e si obliga coll’infrascritto giuramento avanti di noi di costituire, e formare le due Cappelle con i rispettivi due altari ai laterali dell’altare maggiore della chiesa di detto Ven.le Monis.ro di marmi giusta il disegno, e giusta l’infrascritta spiega da farsi, qual disegno verrà firmato per ambe due le parti, e dopoche saranno condotto esse due cappelle, ed altari in questa Città d’Andria a spese di detto Ven.le Monis.ro, che seguir deve per il mese di novembre dell’anno mille sette cento settantasette esso mo Marino le dovrà mettere in opera in essa chiesa di detto Ven.le Monis.ro con prestare esso la sua fatiga, e di altri lavoranti che dovrà seco portare, mo Marino e tutto quell’altro materiale però che vi necessiterà per situare, e mettersi in opera esse due Cappelle ed altari debba somministra da detto Ven.le Monis.ro, di modo che esso M.o Marino soltanto nella situazione suddetta vi dovrà mettere la sua fatiga, e quella dei suoi lavoranti; e sia tenuto però detto Ven.le Monis.ro per tutto il tempo che staranno in Andria somministrarli vitto, stanza, letti ed ogn’altro necessario.
Quali altari, e cappelle debbano essere nella di loro situazione giusta il suddetto disegno e giusta l’infrascritta spiega da farsi, e dovrà detto M.o Marino consegnare i lavori tutti di esso marmi al sudetto Ven.le Monis.ro nella sua bottega in Napoli, mentre si debbano condurre in Andria a tutte spese di detto Ven.le Monis.ro, rischio, e pericolo del medesimo, e soltanto Marino debba avere la cura in bene incassarli, ma le casse però farsi a spese di detto Ven.le Monis.ro.
Per il convenuto, e finito prezzo di docati mille, e duecento, quali docati mille e due cento detto Sig.re Proc.re promette, e s’obliga dare, e pagare nel seguente modo, cioè fra il termine di anni sei numernadi dal mese di Agosto di questo corrente anno mille sette cento settanta cinque alla ragione di docati due cento l’anno, e di fare il primo pagamento delli primi docati due cento nel dì ultimo Agosto del seguente anno mille settecento settanta sei e così continuare anno per anno durante detti anni sei, e finalmente saranno interamente pagati essi docati mille e due cento liberi, ed espliciti, e senza veruna eccezione, anche liquida prevenzione e senza interesse alcuno isto medio tempore decurrendo.
Qual convenzione essendo stata accettata da detto Ven.le Monis.ro, e volendono esse parti, che l’istesse abbia il suo effetto, quindi spontaneamente, e non per forza, ed in ogn’altra miglior via, da oggi liberamente han fatto, siccome fanno la convenzione suddetta con tutti l’infrascritti fatti da spiegarsi, e quelli espressi, vincoli e condizioni apposti, e da apporsi nel presente istrumento, alli quali dette parti promettono, e s’obligano stare, ad adempiere, ed inviolabilmente osservare, e mai controvenirvi per qualsiasi causa, per li quali s’intendono apposti nel principio, mezzo, fine ed in qualsiasi parte del presente istromento, dove sarà necessario, e sono infrascritti.
Il primo grado, e predella secondo apparisce nel disegno, siano col sotto grado in bardiglio fiorito, come parimenti siano le due zoccolature.
Il paliotto col suo intaglio, e festone, che abbia tutto l’intaglio ben scartocciato, l’ovato d’immezzo colla Croce abbia nel fondo il lapislatis fittizio colla Croce rilevato di pietra gialla, cioè i soli raggi, ed il giratonno, ed il fondo del detto pagliotto commesso di Borolea di Francia.
Il fondo, che attacca al modiglione della mensa sia di giallo di Siena.
Il modiglione sia ben intagliato, e scartocciato, ed il fondo sotto del medesimo con Saravezza.
La cartella a canto al detto pezzo sia con giallo di Siena con i suoi listelli. Il piedistallo sia ben rilevato nel suo intaglio, e nel fondo di mezzo di verde e nei laterali di broccatello di Spagna.
La cartella a cantone sia fatta asconciglio, e che abbia il suo ornato secondo apparisce.
La mensa sia otto palmi di lunghezza, e larga palmi due, e mezzo.
Il gradino piccolo tutto liscio ingrastato di giallo di Siena con i suoi listelli neri, e le rosette come appariscono al disegno siano di pietra rossa di Venezia.
Il gradino grande nelle sue ciappe abbia un ottimo rilievo, ed il fondo di mezzo sia di lapis lazari fittizio con i listelli gialli.
Li due pezzi di detto gradino corrispondenti sopra detto piedistallo abbiano nel fondo di mezzo giallo simile a quello fondo del pagliotto, ed il fondo di verde chiaro.
Li due capi altari siano ben rilevato e scorticciato come apparisce nel disegno.
Il fregio, che gira per tutto sopra detto gradino sia di boroleo oscuro, e la tavoletta scartocciata, secondo apparisce nel disegno.
La ciappa di mezzo al detto gradino oncie trè.
Nel fondo della cappella debba girare a torno a torno dai piedi sino sopra alla cima un regolo bardiglio chiaro di largezza corrispondente all’altezza di tutta la cappella, tutto il fondo di essa cappella in quelle parti che appariscono, sia vestito di Saravezza.
La cornice del quadro secondo le misure esatte, che si mandaranno anco se nella parte superiore della cornice fusse centinata, debba essere un pradettone rilevato a perfezione, e che abbiano le sue foglie secondo apparisce nel disegno, ed il fondo delle foglie di broccatello, di Spagna, e le ciappe di essa cornice siano di giallo di Verona coll’istesso commesso di broccato di Spagna.
L’ovato o sia occhio dell’ovato secondo la misura sarà mandata, e tutto l’ornato sia ben rilevato, e scartocciato come apparisce nel disegno.
Si è eletta la parte destra del disegno, che rappresenta un panno attaccato ad uso di padiglione, tutto il marmo del medesimo marmo sia bianco, eccetto la rovesciatura, attaccamento sia di broccato di Spagna, e colla francia d’intorno di giallo.
Tutte le stelle siano lavorate di giallo di Verona, ed ingrastato dentro al marmo dell’istesso panno.
Tutti li marmi a torno del disegno disposti siano di marmo statuario ben lustrati a specchio, e ben lavorati, secondo il disegno e detta opera debba essere consegnata nella bottega in Napoli, in cassata e trasportata a spese di detto Ven.le Monis.ro qui in Andria e soltanto detto M.o Marino debba avere la cura d’incassarli, ma le casse però, ed ogn’altra spesa andar debba a conto di detto Ven.le Monis.ro.
E tutto ciò per il suddetto convenuto e finito prezzo di docati mille, e due cento, quali docati mille, e due cento detto Rev.o D. Domenico Angelo ut supra Proc.re promette, e s’obliga dare, e pagare qui in Andria a detto M.o Marino fra’ detto termine di anni sei numerandi come sopra dal venturo mese di Agosto corrente anno mille sette cento settanta cinque, alla suddetta ragione di docati due cento l’anno, e farne il primo pagamento nel mese di agosto del seguente anno mille sette cento settantasei, e così continuare anno per anno durante detti anni sei, e fintanto che saranno interamente pagati in esso termine di anni sei detti docati Mille, e due cento liberamente, espliciti, e senza veruna eccezione anche liquida prevenzione, alla quale prevenzione anche liquida, ed a qualsiasi altra eccezione detto Rev.o D. Domenico Angelo espressamente vi ha rinunciato senza interesse alcuno però durante detto convenuto tempo.
E vogliono esse parti che il presente istromento per l’osservanza di quanto di sopra si è convenuto, e stabilito per comune cautela, si possa per la parte osservante incusare contro la controveniente in ogni Corte, secondo la forma del rito della G. C. della Vicaria, e che in continente debba avere pronta parate, e spedita esecuzione reale, e personale possa anche eseguirsi via esecutiva senza esitazione della parte, e senza forma di giudizio, ma solamente in vigore del presente istrumento, e presente patto, a costumanza ancora delli piggioni delle case della Città di Napoli, e delle obliganze liquide di detta G. C., al rito della quale.
E han promesso e convenuto le parti suddette per solenne stipulazione, le promesse, convenzioni, e obligazioni predette, e tutte le cose suddette esse parti nelli nomi come sopra, e ciascuna di esse rispettivamente come spetta, ed appartiene, hanno obligato, siccome obligano, cioè detto Rev. D. Domenico Angelo li beni, ed entrade di detto Ven.le Monis.ro e se stesso, al suddetto M.o Marino presente, e detto M.o Marino se medesimo, suoi Eredi, Successori e beni tutti presenti, e futuri, al suddetto Rev. D. Domenico Angelo nelli nomi come sopra presenti, sub pena, et ad penam duplis, mediatate, cum potestate cap.ti, comstitutione precaris renunciaverunt, juraverunt tactis pectore, et scrip.s resp., unde.
Presentibus M.co Francesco Paulo Marchio reg.o ind.e ad contractus, M.co Antonio Sinisi, M.o Marino Quacquarelli, et M.co Carolo Antonio Antolino ab Andria testibus.

Atto notarile del 10 gennaio 1777

da Archivio di Stato di Trani, notaio Giuseppe Sinisi, prot. 372, pp. 13v-17r.
Pro’ Venerabile Monisterio Monalium Sub titulo SS.me Trinitatis
et Rev. D. Domenico Angelo La Cinesta
Cum Mag.ci D. Marino, et Padre et Dominico Filio, de Palmiero
Die decimo mensis Januarij decime ind.nis millesimo septingentesimo septuagesimo septimo, in civitate Andrie.
Costituiti personalmente avanti di noi il R. D. Domenico Angelo La Cinesta notorio Procuratore del Venerabile Monistero di Donne Monache Benedettine Cassinese, sotto il titolo della SS.ma Trinità di questa Città d’Andria, consenzienti prima in noi in quanto a questo atto, aggiunte intervenute alle cose infrascritte in nome, e parte di detto Venerabile Monistero in perpetuum, da una parte.
Ed il magnifico Domenico Palmieri della Città di Napoli Procuratore del magnifico D. Marino Palmiero suo padre, in vigore di special mandato di procura, di cui copia viene inserito in piedi del presente istromento, il quale agge, ed interviene alle cose infrascritte procuratorio nomine, et pro parte di detto magnifico Marino e gli Eredi, e Successori dallo stesso dell’altra.
Le suddette parti sponte avanti di noi anno dichiarato, ed asserito, come sotto il dì 19 Giugno dell’anno 1775, il suddetto maestro D. Marino Palmieri fece convenzione con detto Venerabile Monistero, e suo R. Procuratore D. Domenico Angelo La Cinesta di costruire e formare le due Cappelle con i rispettivi due Altari ai laterali dell’Altare maggiore della Chiesa di detto Venerabile Monistero di marmi, giusta il disegno firmato da esse parti. Per il prezzo di ducati mille, e duecento da pagarsi per esso Venerabile Monistero a detto magnifico Marino alla ragione di ducati duecento l’anno, con farne il primo pagamento nel mese di Agosto di detto Anno 1776, come si legge da istromento stipolato per me notaro al quale.
Ed avendo detto magnifico D. Domenico nel nome suddetto di già situato esse due Cappelle, ed Altari in detta Chiesa di detto Venerabile Monistero le quali sono riuscite in sodisfazione delle R.R. Monache del medesimo, anzicche per esservi quelle formate più vaghe di detto disegno, per cui vi è entrato del sopraddipiù del prezzo pratitato perciò si sono convenute le parti suddette per esso sopraddipiù di pagargli altri ducati cento, e siccome essi ducati mille e duecento si dovevano pagare fra’ lo spazio di anni sei da detto Venerabile Monistero, l’istessi ducati mille, e duecento ce li paga nell’atto della presente stipula, e così resta soddisfatta ogni pretenzione di detto magnifico D. Marino per causa di detto sopraddipiù. E tenendo pronto esso R.vo D. Domenico Angelo essi ducati mille, e trecento cioè ducati mille e duecento partiti come sopra, e ducati cento per esso sopraddipiù, ha richiesto perciò esso magnifico D. Domenico ut supra Procuratore alla recezione di quelli, ed all’adempimento delle dovute cautele.
Quindi oggi suddetto giorno rata manente l’assertiva predetta, e citra pregiudizio di quella, detto R.vo Domenico Angelo ut supra Procuratore presenzialmente manualmente in presenza nostra numerata ha dato, e pagato al suddetto magnifico D. Domenico nel nome come sopra presente rispettivamente ed ave navuto li suddetti ducati mille, e trecento, cioè ducati seicento, e quattro in cinque fedi di credito, ed un polzino di Banco, e ducati seicento novantasei presette dante detto R.vo D. Domenico Angelo di proprio denaro di detto Venerabile Monistero.
E stante la recezione suddetta detto magnifico D. Domenico Palmiero come sopra da oggi liberamente ha quietato o, siccome quieta il suddetto Venerabile Monistero e suo R.vo e Procuratore presente, facendo al medesimo patto gratuito e reale, di altro non dimandare nè far dimandare anche per la stipola aquiliana, ed ha cassato il precisato istromento di convenzione in quanto a detto pagamento, resti fermo quello però per le altre cose ivi contenute.
Finalmente detto magnifico Domenico ut supra Procuratore promette far ratificare il presente istromento dal suddetto maestro D. Marino suo Padre, e quanto in esso si contiene ad ogni semplice richiesta di detto Venerabile Monistero, altrimenti vuole essere tenuto a tutti li danni, spese, ed interessi, ed essere astretto in ogni Corte, con via esecutiva.
Ed an promesso, e convenuto dette parti in detti nomi rispettivamente la recezione, e quietanza predette, e tutte le cose suddette, avere sempre note, ed a quelle non controvenire per qualsiasi causa.
Il tenore di detto mandato di procura è come siegue.
Pro’ quibus observandis prefatus mag.s D. Dominicus nominibus quibus supra sponte obligavit tam se, suasque heredes, successores, et bona omnia, quam supra dictam mag.m D. Marinum eius principalem suprad.o R.vo D. Dominico Angelo Lacinesta nomibus quibus supra presentibus; sub pena, et ad penam dupli, medietate, cum potestate capiendi constituto, et precario renunciavit, iuravit, factis scripturis, unde.

[Documenti dell'Archivio di Stato di Trani, resi noti dalla preziosa ricerca effettuata dall'arch. Gabriella Di Gennaro e riportati nella tesi "Altari marmorei settecenteschi ad Andria" del 1994/95, pubblicato a stampa nel suo studio "Altari policromi marmorei del Settecento ad Andria ed altri arredi sacri", Schena Editore, 2020, pp. 220-225.]