Nella Reverendissima Curia Vescovile di Andria compariscono i qui sottoscritti Amministratori dell’Arciconfraternita dei Bianchi sotto il titolo di Santa Maria di Porta Santa e del SS.° Nome di Gesù, eretta nella Chiesa di Porta Santa, ed espongono:
Che mentre erasi da loro avanzata sin dal dì 13 Marzo ultimo istanza, con la quale si chiedette la manutenzione nel possesso più che immemorabile che vantano sulla Chiesa di Porta Santa, propria dell’Arciconfraternita, possesso che vuolsi turbare senz’alcun dritto dal Sig. Can.co D. Vincenzo Latilla, con sorpresa si vedono intimata una istanza del medesimo Canonico, chiedente dichiararsi principalmente, che la Chiesa anzi detta sia della Università; il che dice nettamente giudizio petitorio, non potendosi in altra sede emettere dichiarazione di dritto a proprietà.
I comparenti ben molto possono opporre a siffatta stranissima pretenzione del Sig. Latilla; il quale manca assolutamente di qualità a promuovere giudizio qualsiasi, come di titolo e diritto a sostenerlo.
Le visite degli ultimi Vescovi provano evidentemente il possesso a titolo di dominio nell’Arcicongrega, senza che vi fosse bisogno di esibire documenti, i quali rimontano a molti secoli; ed un possesso confortato da siffatti elementi mal si turba da chi dovrebbe cominciare dalla dimostrazione della propria qualità e diritto. Ma sia che vuolsi di ciò, quando avvi pendenza precedente di azione possessoria non può passarsi alla disamina della posteriore istanza in petitorio se prima non si esamina del tutto il giudizio possessorio e cessata la ingiusta turbativa. Se la turbativa proposta come eccezione ad una istanza petitoriale ne sospende il corso sino a che il possesso venga diffinito, molto più ciò debba aver luogo quando la istanza per turbativa precede.
La controversia sul possesso da Gregorio IX°, di santa memoria, veniva detta causam momenti (in [Decretalium Gregorii Papæ IX,] Cap. 1 de caus.[a] posses.[sionis] et propriet.[atis]), quia nimium amota omni cunctatione exceptione celeritas expediente est. E fu ritenuto così la regola che il possesso debba rispettarsi in preferenza del diritto anche ... del revindicante, che fu statuito ut prœdo etiam sit restituendus ([Decretalium Gregorii Papæ IX,] cap. 5° de restit.[utione] spoliat.[orum]). In un sol caso il possessorio può cumularsi col petitorio, ed è quando lo attore in possesorio vi consenta, ove no, separata de possessione quæstio illud efficit, ut eo finito judicio, atque uni data possessione, victus debeat in petitorio jus suum ostendere.
E poiché non vi ha bisogno di alcuna istruzione, stante che il possesso dell’Arciconfraternita eminente risalta dagli elementi che esistono in Curia, perciò si domanda che senza differimento anche menomo si provveda su la istanza del 13 Marzo, proibendosi al Sig.r Canonico Latilla ogni turbativa ulteriore, e di qualsiasi specie, che osasse arrecare all’Arciconfraternita, e sotto la comminatoria delle pene canoniche. Ciò s’implora con tanta maggiore insistenza in quanto la imminenza della Settimana Santa esige nella suddetta Chiesa propria dell’Arciconfraternita la pronta ricostruzione dell’Altare maggiore, con tutti gli accessorii e gli stemmi che vi erano, ed i preparativi opportuni per le sacre finzioni in quei giorni dedicati esclusivamente al culto divino.
I comparenti si protestano formalmente di nullità, e riserbano i legittimi gravami, ove per impossibile non si dia celere provvedimento a questa istanza, indipendentemente e senza confonderla con l’altra tutta illegale del Sig.r Canonico Latilla, alla quale si risponde come sopra è detto.
Con riserva di aggiungere come e quando di dritto sin da ora s’impegna e nel modo più solenne quanto si deduce dal Sig.r Canonico Latilla come insussistente in dritto ed in fatto, e precisamente perché la istanza di lui poggia su documenti apocrifi, il che sarà dimostrato in tempo opportuno, ed in propria sede di giudizio.
Andria ibi Primo Aprile 1854.
Gli Amministratori
Francesco Ieva
Francesco Senisi
Vincenzo Parlati
[dal manoscritto originale “Processo Canonico ed Amministrativo sul diritto di Patronato di Porta Santa”, vol. I, ff. 21r-22v]