Vescovo
sul principio del mese di Luglio del
medes.o
anno 1743, accolto
cõ
publico sontuoso apparato nel suo ingresso. Dato principio al governo
del=
la sua chiesa, l'occorse proseguire la causa dell'omicida Sacerdote, che
la ti=
rò sino alla definitiva sentenza, condannandolo ad un decennio di
Galera, a tenor di quanto piu innanzi riferimmo. Avvenne frà tanto, che
nel mese di magio 23 del
d.o dell'anno 1744 un certo Carlo Paduanelli
sorpre=
so da letale languore, fu necessitato munirsi del
sagramēto dell'estrema
unzione, e chiamato con sollecitudine a tal'uffizio il sagrista del
Collegg.o
di S. Nicola, questi, giunto a tempo, ne lo amministrò con ogni commodo,
tal=
che, avanzandoli tempo, richiese l'infermo, ch'era in retta ragione,e
senzo,
dell'elezione di sua sepoltura, giusta il costume. Dall'Infermo con chiara e
distinta voce fu risposto di volersi seppellire in S. Nicola. Tanto
bastò per va=
lidare la sua
tumulaz.e
in
d.a
Chiesa. Scorsi per tanto pochi altri
minuti di
tē=
po, e caduto in nuovo deliquio, mancò di vita. Dovendosi dar
sepoltura eccle=
siastica al di lui cadavere, per ogni canonica ragione, tumular si
doveva in
Chiesa di S. Nicola, in vigore della libera elezione fatta dal Defunto,
e dell'at=
testato del Sagrista di S. Nicola, in man di cui tal'elezione venne
data, come
Paroco; ma dagli eredi del
pred.o
Defunto si pretendeva, che seppellir
si do=
vesse nella Chiesa della SS.
a Annunziata,
adducēdo, che tall'ultima
elezione
non erasi fatta dall'Infermo con serenità, o libertà di mente,
conciosiache,
nell'amministrazion del SS.
o Viatico, che fatta li venne pochi giorni
prima,
egli destinato aveva seppellirsi nella
pred.a
Chiesa dell'Annunziata.
Dal Col=
leggio di S. Nicola non si ammettè, ne poteva ammettersi una tal di loro ra=
gione, e pretenzione, senza che restasse lesa la fede del Paroco, quindi
facendo
ricorso al
la Vescovil Curia, cercò d'esser mantenuto ne' suoi
diritti. Da questa am=
chiama in
//
messa la giusta petizione, acciocche il cadavere non rimanesse
insepolto,
√ proce=
dè ad un decreto provisionale, con cui dissisi: Che sin a tanto che
venisse a
chiara luce la verità del fatto, depositar si dovesse il cadavere in un
sepol=
cro di quei, che esistevano nella chiesa di S. Maria Mater Gratiæ,
dandolo per
consignato al Sacerdote D. Pietro Scarcelli, amministratore di quella
chiesa,
poterlo restituire a quel capitolo, cui de Jure spettar dovesse, dopo la
dif=
finitiva sentenza. ad. 24 di
magg.o 1744. e così fù eseguito.
Si dà principio alla causa, s'impingue il Processo, e dopo un'anno di
contro=
versia, si ammoniscono le parti, e si procede alla diffinitiva sentenza:
in
simil forma: Decernimus, sententiamus, constare de
noviss.a electione
sepul=
turæ per quãdam Carolum Paduanelli emissa in
Colleg.a Ecclesia S.
Nicolai, ibiq.
proinde huius cadaver, iam per modum provisionis repositum in Ecclesia
S. Ma=
riæ Matris Gratiæ usque de die 24 mensis maii anni proxime elapsi 1744,
ap=
ponendum esse, et tumulandum: et pro huiusmodi effectu &. Ego V.I.D.
Domini=
cus Saverius Catinali[?] ProVic.
us Genel.
s ita pronunciavi &. Lecta, lata, et
promul=
gata fuit præscripta difinitiva sententia &. hac die sexta mensis maj
1745 &.
Niente paghi li Preti dell'Annunziata della decisione gia emanata, si
richiamano
cõ
appello alla Metropolitana, dove gia introdotta la causa, dopo il corso di
ben die=
ci mesi, ponderate le raggioni d'ambe due le parti, si viene alla
diffinitiva sentenza
e si pronuncia da quella Curia. Bene iudicatum per Episcopalem Curiam
Andriæ,
et male appellatum per Rdũ Capitulum SS.
æ Annuntiationis: et proinde
senten=
tiamus per prælatam Curiam emanatam approbamus &, ac executioni mad___
fore