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sima ora,
che sposarono, furono di partenza per condursi in Andria. Con qual
gradimento accolti vennero dal Popolo, non fà duopo, che io m'affa
tichi
a nar=
rallo, basta, che meritarono l'amore, e stima
cõmune; e tanto piu per
essersi egli=
no fissati in Andria di permanenza. Era già scorsa la durata d'un'anno,
e
mesi, da che, concordati li dubbj nella Sagra
Congregaz.e, si
attendeva la di loro
decisione; essi dubbj ascendevano al numero di 24. Il
Collegg.o di S. Nicola
ve=
dendo prolongarsi il tempo, e non venire a capo il suo termine, porge
supplica
alla Maestà del Re in Napoli, ed espone, o richiamarsi la decisione di
tali
Dubbj in Regno per tre Vescovi, o che presto in Roma si decidessero, per
evi=
tare li gravissimi dispendj, di cui sentivasi gravato. In piè di
supplica, il
Monarca ad un tratto spedì in Roma al suo ministro un'ordine, in cui li
significò questo suo sentimento in tal tenore. Da molti anni vertendo
lite
fra li due Capitoli della Città d'Andria in cotesti Tribunali, senza
vedersene
il termine, faccia lei sentire a chi appartiene tal controversia, che
forte di=
spiace alla Maestà sua la depauperazione della
Collegg.a di S. Nicola,
quin=
di si dia presto disbrigo a tal contesa, per non darsi luogo ad altra
economica
risoluz.e.
Dal ministro si
adēpì il suo discarico sul principio di
Gennaro di que=
sto anno, e pochi giorni trascorsi, la Sagra
Congregaz.e citati gli
Spedizionieri
de' due Capitoli, nel dì 24
Genn.o 1767. procedè alla decisione de' 24
dubbj, che
qui si registrano, senza dar
tēpo, e luogo all'avvocato del Colleggio a
prepa=
rarsi nella raggione, e difesa. Nulladimanco, quantunque in questo dì 24
Gennaro tutti li predetti dubbj discussi, e decisi si fosse
ro,
per richiamo fatto dalla
Cattedrale di alcuni di essi, anche questi vennero prodotti per altri
anni,
co=
me sino al 1770, come registraremo nel seguente catalog.
o,
e
p.o notaremo
gli anni precisi, in cui vengono proposti, e decretati per la prima
volta: Ri=
proposti per la seconda: e di bel nuovo rappresentati e decisi per la
terza.
P.o An electio unius,
aut plurium Vicariorum pro exercitio administratio=
nis Sacramentorum in ambitu Ecclesiæ S. Nicolai Coadiutricis sit
facienda
a Capitulo Ecclesiæ Cathedralis unico Paroco habituali, et ad eius nutum:
in
casu& = A questo
p.o dubbio
nel dì 24 Gennaro 1767, fu risposto: Negative. E
riproposto nel dì 19
7brē 1767, fu conchiuso, e decretato: In decisis,
et amplius.
II°. An in associationibus cadaverum Defunctorum in ambitu dictæ
Ecclesiæ
S. Nicolai, et tumulandorum in quavis ecclesia, sive Sæculari, sive
Regulari
eius ambitus, interveniente tamen Capitulo Cathedralis, munus Parochi
expleri
debeat a Vicario dictæ Ecclesiæ S. Nicolai, seu potius a Vicario
Capituli Cathedralis:
in casu & = Al secondo nel dì 24
Genn.o 1767. si decise: Negative quoad
primam
partem: Affirmative ad secundam. Proposto di nuovo nel dì 19
7brē 1767:
fu ultimato: In decisis, et amplius. Per
preminēza
della
Cattlē in
funzione
cõmune.
III°. An, et a quo Ius Parochiale sit exercendum in funeribus
cadaverum Defun=
ctorum in ambitu Ecclesiæ Cathedralis, et tumulandorum in dicta Ecclesia
S. Nicolai: aut in ambitu eiusdem ecclesiæ, et tumulandorum in quavis
ecclesia ambitus Cathedralis: in casu & = Fu risposto nel dì 24
Genn.o
1767. Ius
ducendi funus spectare ad ecclesia tumulantem, cum associatione Vicarii
alterius ecclesiæ. Riproposto questo terzo dubbio nel 19
7brē
1767. si disse: Di=
lata, et dentur nova dubbia, iuxta mentem &.
IV. An, et cui competat dictum exercitium Parochiale, quando cadavera
levanda ex ambitu Ecclesiæ S. Nicolai, sepellienda sunt in aliqua ex
ecclesi=
is filialibus