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Regno delle due Sicilie
Ferdinando secondo per grazia di Dio
Re del Regno delle due Sicilie e di Gerusalemme,
Duca di Parma e Piacenza,
Castro e Gran Principe Ereditario di Toscana,
A tutti i presenti e futuri, salute.
Copia conforme numero novantasette del Repertorio.
REGNO DELLE DUE SICILIE
Oggi 27 Maggio dell’anno 1844, Regnante Ferdinando etc.
Enfiteusi
Innanzi di me Michele Ieva di Emanuele Notaio residente in Andria, con lo studio strada S. Domenico, ed in presenza di qui sottoscritti testimoni forniti delle qualità legali
sono comparsi
Don Pasquale Fasoli fu Don Nicola, Don Riccardo Barletta fu Giuseppe,
che intervengono; cioè il primo nella qualità di Sindaco e Presidente della Commissione
di quest’Ospedale Civile, el secondo di uno degli Amministratori dell’Ospedale
medesimo.
Canonico Don Nicola Porzio fu Giammaria.
Don Vincenzo Farina fu Giovanni.
Intervengono questi due ultimi con la veste di Amministratori di questo Sacro
Monte di Pietà, nonchè Don Riccardo e Don Gennaro, fratelli Latilla
fu Vincenzo, quali eredi testamentari del defunto di lor fratello canonico
Don Francesco.
Tutti domiciliati in Andria, e ben cogniti a me Notaro e testimoni.
Le costitute Signorie Vostre mi hanno detto quanto segue: che per la innata conformazione dell’antico Ospedale Civile sistente in Andria, propriamente quello che stava alla strada San Bartolomeo, sottoposto la Casa dei Signori Jannuzzi, la Commissione di detto Ospedale Civile si determinò prescegliere ad altro locale più adatto all’uso in esame. Fu allora che la Commissione istessa dietro varie diligenze, prescielse una Casa di proprietà di questo Monte di Pietà, propriamente quella messa alla strada Arco Sarcinelli, che in affitto si tenea dal Sig. Canonico Don Francesco Latilla; e tale casa con tutte le sue accessioni ed adiacenze prendersela ad enfiteusi perpetua per destinarla all’uso di Ospedale Civile, in luogo dell’altro preesistente e da tempo dimesso, anche per gli inconvenienti che vi succedevano per l’angustia del luogo.
Un tale divisamento venne appalesato alla Commissione del detto Sacro Monte di Pietà, che fu condiscendente, primo perchè veniva ad assicurarsi una rendita certa e permanente, secondo perchè la detta casa riducendosi ad Ospedale Civile, veniva a destinarsi all’esercizio di Opera Pia, tanto preconizzata dalle varie leggi che ci governano; e anche perchè a causa della di loro antica istallazione vengano commentati ad eseguire atti di pietà verso le persone indigenti di questo Comune, perlocchè è a destinarsi il locale preteso. A poter eseguire un tale contratto dalle preladate due commissioni ne fei diretta dimanda al Signor Intendente, qual Presidente il Consiglio Generale degli Ospizi, il quale con suo ladato foglio del 27 febbraio dell’anno 1836, numero 28, ritenne una tale dimanda e ne ordinò la perizia della casa in parola.
Che per tale operazione vennero nominati i periti, cioè il Sig. Don Domenico Recchia nella qualità di architetto, Nicola Moscatelli, perito muratore, Giuseppe Giordano, perito ferraro e Pasquale Valentino perito falegname, i quali concordatosi fra loro ne stabilivano del valore della casa predetta, il cui prezzo, dopo le relative deduzioni richieste dalle regale dell’Arte non meno che dalle leggi ascese a ducati seicentosessantuno, grani novantotto ed un quarto. Duc. 661, 98 1/4.
La qual somma elevata in capitale dai periti medesimi ne stabilivano dell’anua rendita alla ragione del 5 percento, per cui il canone a pagarsi lo stimavano di anui ducati trentatrè e grana dieci, depurati da qualunque altra ritenuta legale, coll’obbligo però di dover pagare il detto Sig. Canonico Don Francesco Latilla e per esso, oggi defunto, ai di costui eredi, Notar Don Riccardo e Don Gennaro germani Latilla, la somma di ducati settantacinque, che sono quell’istessi spesi dal detto defunto Canonico per tanti benefici, e miglioramenti fatti nella casa istessa di consenso, ed ordine della prelodata Commissione del Sacro Monte della Pietà, debitamente autorizzata; e che vennero tali benefici valutati e considerati nell’istesso momento che i predetti periti ne stabilirono il valore della Casa Medesima come si rileva da due verbali di perizia rilasciati amministrativamente dai summenzionati periti, il primo della data 20/12/1835 ed il secondo del 5 aprile dell’anno 1836.
Che per tale urgente bisogno che vi reggeva in questo Comune di stabilirvi il detto Ospedale Civile che si vedevano i miseri perire nelle stalle senza che a questi si avesse potuto apportare alcun aggiusto, si ottenne provvisorio permesso anche disporsi del detto locale per bensì fin d’epoca del 15 agosto 1835, la detta commissione dell’Ospedale Civile l’immise nel possesso della menzionata Casa e da quell’epoca ne furono eseguiti vari miglioramenti, dietro le debite approvazioni ed autorizzazioni, delle autorità competenti, sotto la condizione però, di pagarne l’affitto per la predetta casa in annui ducati quarantacinque e grana 50 e da continuarvi tale pagamento perfino alla stipula del corrispondente istrumento enfiteutico.
Che completati tutti gli atti furono questi rimessi per la superiore approvazione; che di fatti Sua Maestà, il Re nostro Signore v’inserì per tale emanazione ed una tale Sovrana disposizione venne posticipata da Sua Eccellenza, il Ministro degli Affari Interni con suo autorevole foglio del dì 18 novembre di codesto anno 1843, questo ripartimento secondo carico, vennero quattromilanovecentosessanta, al Consiglio Generale degli Ospizi, e da questi comunicata tale disposizione a questa Commissione degli Ospizi, in data dell’8/12/1843 coll’obbligo di stipulare per tale censurazione il debito istrumento enfiteutico che a menare ad esecuzione questa superiore determinazione, perciò le VV.SS. hanno richiesto me Notaro per la stipula del presente, col quale Essi Signori Don Nicola Porzio e Don Vincenzo Farina, nel nome di notaro in vigore del presente istrumento da oggi liberamente cedono ad Enfiteusi perpetua ai predetti Signori Don Pasquale Fasoli e Don Riccardo Barletta, quali rappresentanti la Commissione di questo Ospedale Civile la suddetta Casa messa nell’abitato di Andria alla strada Arco Sarcinelli, composta da un portone, grande d’ingresso con cortile, tre altre stanze sottane con l’ingresso distinto da dentro il cortile medesimo, e sette stanze superiori con suffigna, cucina, pozzo ed altri membri e commodi e con tutte le sue accessioni ed adiacenze propriamente quella istessa Casa che fin dall’epoca enunciata del 15/8/1835, la detta Commissione dell’Ospedale Civile ne ricevè il provvisorio possesso; confinante da un lato con la casa del Signor Canonico Don Vincenzo Cotugno, arcidiacono Don Riccardo Brudaglio e dall’altro quella di questo Capitolo Cattedrale.
Appartenente la suddetta Casa al detto Sacro Monte di Pietà per legato Pio lasciato dal Primicerio Don Francesco Saverio De Risis per effetto di testamento ricevuto dal defunto Notar Don Vincenzo Bedesco a 23/1/1790 e che per i membri descritti viene riportato in questo catasto rettificato intesta di Andria Sacro Monte della Pietà sotto l’articolo 139, sezione L sotto i numeri 477 e 478 col totale imponibile di ducati quarantatrè come si rileva da certificato legale rilasciato da questo Cancelliere Comunale, che verrà di seguito alligato.
Il suddetto contratto di Enfiteusi è rimasto effettuato mediante l’annuo canone netto da qualunque ritenuta legale di ducati Trentatrè grane dieci che i suddetti amministratori dell’Ospedale Civile, rappresentati dagli essi Signori Fasoli e Barletta si obbligano annualmente a pagare e di far pagare i suddetti annui ducati 10 in moneta effettiva di argento in ogni dì 15/8 di qualsivoglia anno, con adempire al pagamento della prima annata nel 15/8 corrente anno 1844 e così continuare negli altri anni successivi perfino all’affranco del suddetto capitale, come sarà spiegato in prosieguo in favore dello stabilimento del Monte di Pietà, rappresentato oggi dagli altri Signori Porzio e Farina.
Il presente contratto in Enfiteusi è rimasto stipulato fra i suddetti due stabilimenti sotto i seguenti patti e condizioni:
Primo - che il canone di sopra enunciato non potrà subire in alcun modo alterazione, o minorazione, non sarà sempre corrispondente a quello preposto.
Secondo - che lo stabilimento dell’Ospedale Civile potrà fare su quella casa qualunque beneficio o crederà conveniente ed analoga all’uso a cui sarà destinato il detto locale, anche scambiandolo dallo stato presente purchè, però, tali cambiamenti ed innovazioni non ridondassero a deteriorazione, che in questo caso lo stabilimento del Sacro Monte di Pietà avrà diritto riprendersi la sua proprietà con essere indennizzato ancora dei danni ed interessi.
Terzo - che il contributo fondiario gravitante sulla suddetta casa sarà pagato in ogni bimestre dallo stabilimento dell’Ospedale Civile da principiare tale corresponsione da oggi soprascritto giorno.
Quarto - che la detta commissione degli Ospizi Comunali si obbliga eseguire e di far eseguire i pagamenti del suddetto canone annuale nelle mani del cassiere temporaneo del detto stabilimento del Monte di Pietà in moneta effettiva di argento ad esclusione di quello di rame e di qualunque altra forma di pagamento.
Quinto - che ove per qualunque caso si volesse permutare a vendere il dominio utile della suddetta casa dai presenti, o futuri componenti la detta commissione degli ospizi dietro le debite autorizzazioni, o per disposizioni del Governo, ne sarà preferito all’acquisto il proprietario del dominio diretto mediante apprezzamento di tutte quelle migliorie, che potranno trovarsi esistenti all’epoca di un tale contratto da liquidarsi dietro perizia, e nel caso negativa, riscuoterne il convenuto laudemio giusta la disposizione contenuta nell’articolo milleseicentonovantuno Legge Civile.
Sesto - che la commissione temporanea degli Ospizi Comunale sarà libera potersi affrancare in qualunque tempo il canone in parole mediante il pagamento di quella somma, che sarà tenuta giusta le sovrane disposizioni.
Settimo - che tutte le spese del presente contratto, della copia di prima edizione a rilasciarvi allo stabilimento dal Monte di Pietà debbano cedere a danno della Commissione Comunale degli Ospizi.
Ottavo - Finalmente - che oltre ai patti e condizioni trascritte, i ringraziamenti dei rispettivi due stabilimenti intendono assoggettarsi ad osservare tutte le disposizioni, contenuti nel titolo meno pei contratti enfiteutici, sotto delle quali reputano ancora conchiuso il presente.
In quanto poi alli ducati 75 dovuto al detto defunto canonico Don Francesco Latilla per importo di tante migliorie dallo stesso fatte nella casa descritta come sopra è detto, lo stesso ne venne adempiuto fin dall’epoca dell’anno 1836 come si è osservato dai Registri sistenti in questa Cancelleria Comunale per cui essi Signori, Notar Don Riccardo e Don Gennaro nel nome di notai lo dichiarano, di non avere cos’a pretendere per tal riguardo dai due enunciati stabilimenti, intendendo per valido il pagamento eseguito nelle mani del di loro estinto fratello ed all’uopo ne fanno finale quietanza.
Di tutto ciò se n’è disteso il presente pubblico istrumento, da me una con l’inserto alle parti e testimoni letto che han dichiarato di avere il tutto ben inteso e capito. Fatto e pubblicato per me il presente nella provincia di Bari, distretto di Barletta, in questa città di Andria, mia residenza e in questa Casa Comunale messa sul Convento dei Cappuccini Francescani, oggi predetto dì, mese ed anno in presenza delle signore parti non solo Don Pasquale Fasoli fu don Nicola, gentiluomo proprietario, Don Riccardo Barletta fu Don Giuseppe, canonico Don Nicola Porzio fu Giammaria, Don Vincenzo Farina fu Giovanni, Don Riccardo Notar Latilla e Don Gennaro Latilla fu Vincenzo, tutti di condizione Proprietari, che di testimoni intervenuti nel presente e da me conosciuti, Don Nicola Inchingolo fu Michelangelo, proprietario e Raffaele Recchia di Vincenzo di condizione falegname domiciliati questi due ultimi similmente in Andria i quali con le costituite parti, a me notaio firmano e sottoscrivono il presente.
Pasquale Fasoli
Sindaco