Reale assenso alle regole della congrega della Morte, 1754

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Prima pagina del manoscritto     Copertina e frontespizio del manoscritto
[La 1ª pagina del manoscritto - prospetto della chiesa ai primi del Novecento ]

trascrizione in ebook

Premessa

Pubblico questo manoscritto sul “Reale Assenso del 1754 alle Nuove Regole Confraternita Della Morte nella Chiesa di San Sebastiano di Andria
perché, oltre al documento in sé, riveste comunque importanza storica sugli usi del tempo.

Un vivissimo grazie è dovuto all'ing. Riccardo Ruotolo che mi ha procurato questo documento acché lo pubblicassi integralmente per facilitare le ricerche degli studiosi sulla Chiesa di San Sebastiano e relativa congrega della Morte sotto il titolo di Santa Maria della Natività.

Il manoscritto è steso “a pagina piena”, cioè sensa capoversi e spaziature; alla fine di un capitolo, o parte rilevante, è posto un particolare segno, detto “piè di mosca”. Il primo capoverso si presenta scritto con una lettera iniziale molto grande e parzialmente decorata, i primi quattro righi (descriventi il Re mittente) sono a corpo più grande e la sola prima riga tutta in maiuscolo.
Qui il documento è trascritto evidenziando le varie parti più importanti con gli attuali capoversi e, in alcuni casi, col grassetto e/o con un colore di fondo.


CONFRATERNITA Della Morte
sotto il titolo di SANTA MARIA DELLA NATIVITÀ
nella Chiesa di San Sebastiano di Andria

REALE ASSENSO alle NUOVE REGOLE
1754

CAROLUS III. DEI GRATIA REX Utriusque Siciliæ Hierusalem Infans Hispaniarum Dux Parmæ Placentiæ Castri ac Magnus Princeps Hæreditatius Etruriæ

Reverendis in Christo Patribus quibuscumque Archiepiscopis, Episcopis eorumque Vicarijs, Cleris, Capitulis, et alijs Ecclesiasticis, et Religiosis Personis totius huius Regni, et signanter Diœcesis Civitatis Andriæ, Illustribus quoque Spectabilibus, et Magnificis Viris quibuscumque Baronibus, Titularis, et non Titularis, Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Electis, Universitatibus, et alijs quibusvis Personis, et Officialibus quacumque authoritate, et potestate fungentibus, seu eorum Locumtenentibus præsentibus, et futuris, ad quos, esu quem præsentes pervenerint, fuerint quomodo libet præsentatæ, Regijs Fidelibus dilectis, Gratiam Nostram, et bonam voluntatem. Nuper prò parte infra scriptorum Supplicantium fuit Majestati Nostræ præsẽtatum infrascriptum memoriale cum Relatione Reverendi Nostri Regij Capellani Majoris tenoris seguentis.

[testo della relazione del Cappellano Maggiore (Niccolò de Rosa) al Re]

Sacra Reale Maestà
Per parte degli infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l’infrascritto memoriale con Regia decretazione di mia commissione del tenor seguente.

Sacra Real Maestà – Signore
Li Governadori, e Confratelli della Congregazione della Morte sotto il titolo di Santa Maria della Natività eretta nella Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura della Città di Andria, con suppliche espongono à Vostra Maestà, come per un certo stabilimento di legge con cui possa regolarsi il su detto Collegio furono nell’obbligo li di loro antecessori formare alcune Regole per norma della su detta Congregazione; E perche per il lasso del tempo dette Regole si dispersero. Sono stati li Supplicanti nella dura necessità di formare le nuove, che nel dì ventisei di Ottobre, e venti del mese di Gennaro furono in piena Confraternita accettate; le quali non potendo servire in ogni futuro tempo senza il Regal permesso, ed approvazione di Vostra Maestà; Perciò ricorrono al Vostro Regal Trono, ed umiliandoli le dette Regole inserite in dette Conclusioni, la supplicano compiacersi interporvi il Suo Regal Assenso ut Deus.

    F.[irmat]°
Tomaso Tota Quarti Gobernadore supplica come sopra;
Michele Lo Cocco Primo Assistente supplica come sopra;
Geronimo Lavelli Secondo Assistente supplica come sopra;
Giovanni Antonio Frutta Fratello supplica come sopra;
Giammaria Arcidiacono Marchio Fratello supplica come sopra;
Riccardo Can.co Teologo Fasoli Fratello, e Rettore supplica come sopra;
Domenico Can.co Margiotta Fratello supplica come sopra;
Nicola Canonico de’ Risis Fratello supplica come sopra;
Brunone Canonico de’ Benedictis Fratello supplica come sopra;
Giuseppe Canonico Porziotto Fratello supplica come sopra;
Carl’Antonio Canonico Calamita Fratello supplica come sopra;
Lonard’Antonio Canonico Caprara Fratello supplica come sopra;
Lonardo Can.co Margiotta Fratello supplica come sopra;
Giuseppe Canonico Fiore Fratello supplica come sopra;
Notar Gianlorenzo Tupputi Fratello supplica come sopra;
Riccardo Soriano Fratello supplica come sopra;
Marcantonio Antolini Fratello supplica come sopra;
D. Sebastiano Cocco Fratello supplica come sopra;
Giuseppe di Cicco Fratello supplica come sopra;
Giovanni Agnelli Fratello supplica come sopra;
Cristofaro Cappabianca Fratello supplica come sopra;
Domenico Antonio Arcamone Fratello supplica come sopra;
Giuseppe Quaquariello Fratello supplica come sopra;
Domenico Pastreno(?) Fratello supplica come sopra;
Pascale de’ Cicco Fratello supplica come sopra;
Biase del Zotto Fratello supplica come sopra;
Saverio Chiarielli Fratello supplica come sopra;
Domenico del Giudice Fratello supplica come sopra;
Segno di Croce di proprio pugno di Mastro Michelangelo Feo scribere nescientis & il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Mastro Tomaso di Molfetta Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Nicolò Domenico Roberto Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Domenico Antonio lo Muscio Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Mastro Giuseppe di Molfetta Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Nunzio Sarcinelli Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Francesco Montanaro di Barletta Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Nicolò Ferrigno Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Riccardo Bilanciaro Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Francesco Paolo di Mastrodonato Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Giuseppe di Mastrodonato Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Francesco Paolo Fiandanese Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Benedetto Ieva Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Nicolò di Fuzio Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Paolo Pasquale Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Lorenzo Acchella Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Carlo Catalano Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Domenico Marinaccio Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Leonardo Ciccopastore Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Tomaso Saccotelli Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Francesco Paolo Francavilla Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Giovanni Marinaccio Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Giuseppe Porro Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Francesco Carlone Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Riccardo Caralle Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Antonio Morgigno Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Francesco Montanaro di Natale Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Domenico Ieva Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Stefano d’Avanzo Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di PalmAntonio dello Tito Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Lorenzo Garbotta Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Riccardo Piciocco Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Zincariello Fratello scribere nescientis il quale supplica &
Segno di Croce di proprio pugno di Antonio Morgigno Fratello scribere nescientis il quale supplica &
.

Io Notar Sebastiano Cristiano Fratello supplica come sopra; Ed attesto di vantaggio: che la soprascritta supplica è stata firmata, e Crocesegnata respettivamente di proprio pugno da’ sopradetti Governadori, Officiali, e Fratelli dell’annunciata Venerabile Confraternita della Morte, sotto il titolo di Santa Maria della Natività eretta dentro la Venerabile Chiesa di S. Sebastiano fuori, e vicino le mura di questa Città di Andria al numero di sessantatré incluso me supplicante, ed attestante, che compongono la maggior parte di tutti li Confratelli di essa Venerabile Confraternita, anzi le due terze parti, e più di loro, conforme appare da’ libri delle Conclusioni di detta Venerabile Confraternita esibitimi da’ deputati della stessa; ed in fede hò segnato richiesto.

Andria li ventisei Gennaro Millesettecentocinquantaquattro.

Adest signum.

Reverendus Regius Cappellanus Maior videat, et in scriptis referat.

Castagnola
Fraggianni
Porcinari.

Provisum per Regalem Cameram Sanctæ Claræ Neapolis.
13 Smbris 1754.

Mastellanus
Illustris Marchio Danza Præses Sacri Regij Consilij, et Regius Consiliarius Caput Aulæ Gaeta tempore subscriptionis impediti.

[relazione del Cappellano Maggiore al Re]

E con detto memoriale mi sono state presentate l’infrascritte Regole del tenor seguente.

Capitoli, Regole, e Stabilimenti
da osservarsi
dalla Venerabile Confraternita Estaurita, e Congregazione della Morte
eretta sotto il titolo della Natività della Gloriosa Vergine Maria
nella Chiesa di S. Sebastiano fuori,
e vicino le mura di questa Città d’Andria.

Molte persone divote per darsi alla vita spirituale, avendo nell’anno 1605 esposto il loro desiderio alla Venerabile Confraternita sotto il titolo di Gesù, eretta dentro la Chiesa di Porta Santa, allora fiorente nelle Sante opere di Pietà, di essere ammessi in essa per Fratelli, e perche molti Fratelli, già aggregati, ed eccessivo il numero de’ concorrenti per essere ammessi si rendeva incapace per gli uni, e per gli altri la detta Chiesa di Porta Santa, si pensò, e determinò dalli Fratelli su detti di Porta Santa di fondare una nuova Congregazione in altra Chiesa coll’istruzzione, guida, e direzzione di alcuni Fratelli di Gesù; Consideratasi intanto per tale nuova Congregazione commoda, e proporzionata la Chiesa, che si possedeva da questa Magnifica Università sotto il titolo di S. Sebastiano sita fuori, e vicino le dette mura di questa Città, fu a richiesta fatta in nome de’ Fratelli del Gesù quella dalla predetta Magnifica Università graziosamente conceduta in pieno conseglio, mediante Conclusione emanata alli sedici Luglio dell’anzidetto anno 1605, dopo la quale concessione furono dalla detta Congregazione del Gesù destinati per Fondatori, ed Istruttori della nuova Congregazione li Fratelli D. Gio: Donato Aibarro con titolo di rettore, D. Giulio Cesare Volpicello con titolo di primo, e Chierico Riccardo dello Monaco con titolo di secondo Assistente; Datasi di vantagio à questi la facoltà ampla di fondare, istituire, e formar Regole, e Statuti à lor piacere secondo Iddio, e la Gloriosa Vergine l’ispirasse, con la facoltà ancora di eliggere altri nuovi Fratelli nella prima raunanza far doveano in detta Chiesa di S. Sebastiano per l’elezzione degli altri Uffiziali soliti delle Congregazioni: dovendo dopo fatta la prima elezzione in avvenire restar libera l’elezzione non meno del Rettore e delli su detti due Assistenti, che di tutti gli altri soliti Uffiziali alli soli Confratelli di detta nuova Congregazione, senza l’intervento, saputa, e consenso delli Fratelli del Gesù.

Fù dalli su detti tré soggetti eletti per Rettore, ed Assistenti accettato con tutta prontezza, ed ubbidienza il di loro Uffizio, e peso impostogli ed alli ventitré Luglio di detto anno 1605 si diè principio à questa nuova Confraternita, Estaurita, e Congregazione, con assegnarsi tanto da essi, quanto dà tutti i nuovi Fratelli radunati nella Chiesa di S. Sebastiano alla Congregazione predetta il titolo della Morte, sotto il Patrocinio, e tutela della Natività di Nostra Gloriosa Vergine Maria, e dopo si procedé all’elezzione degli altri Uffiziali, e si formarono le Regole, e Stabilimenti dell’Opere pie dà esercitarsi in detta Congregazione: Mà perche le Regole su dette non furono munite di Regio Assenso, perciò consideratosi dagli attuali Fratelli della Confraternita, Estaurita, e Congregazione della Morte la necessità dell’Assenso su detto, senza il quale non si possono legittimamente congregare, à tale effetto anno stimato formare le presenti Regole, affinche si possa ottenere il regio Assenso, ed indi legittimamente congregarsi.

Capitolo I.
Della recezzione de’ Fratelli.

§ I. Chi vorrà essere ricevuto per Fratello della nostra Congregazione deve dare memoriale al Governatore della medesima spiegando la dimanda, indi ne’ giorni stabiliti dovrà per tré mesi continui assistere in Congregazione, quali elassi il Governatore su detto rimetterà al Maestro de’ Novizij il memoriale, affinche si informa del Soggetto, e ne faccia distinta relazione, e ritrovandosi di buona vita, e fama lo proporrà alla Congregazione, dopo un anno (che sia il tempo prefisso del Noviziato) ed in detto tempo sia privo di voce attiva, e passiva, Restarà ammesso dalla maggioranza de’ voti segreti, e pagarà la mesata solita pagarsi da’ Fratelli, siccome appresso si dirà.

§ II. Ogni Fratello dovrà nel giorno della sua recezzione pagare l’offerta ò in cera, ò in danaro à suo arbitrio:

Capitolo II.
Dell’obbligo di ciascun Fratello.

§ I. Ricevuto sarà tal’uno alla Fratellanza debba avere a spese della Congregazione il sacco, e mozzetta nera con orlatura gialla, ed Impresa della Confraternita a man sinistra, ed il cappello ornato, orlato con francia gialla, e laccetto bianco, e colle scarpe anco bianche della medesima forma, e qualità degli altri.

§ II. Ogni Fratello sua vita durante dovrà pagare grana cinque al mese in mano dell’Esattore della Congregazione, e mancando dal pagamento su detto per lo spazio di mesi sei resterà contumace; e morendo in tal contumacia debba essere sepellito à spese de’ suoi eredi, né possa purgarsi, ò transiggersi la su detta contumacia se non prima della di lui morte con legitima, e giusta causa dà esaminarsi in Congregazione dalla maggior parte delli Fratelli: Lo stesso si pratticarà con le Sorelle di grana cinque al mese.

§ III. Entrando il Fratello in Congregazione dovrà inginocchiarsi avanti l’Altare, né alzarsi prima del tocco del campanello darà il Governadore, ò chi altro occuperà il primo luogo: Alzatosi farà riverenza all’Altare, ed agli ufficiali, ed andarà à sedersi nel suo luogo, ove starà con modestia, e silenzio; E domandato di qualche cosa, risponderà brevemente, e con voce bassa; Se poi proponendosi qualche affare volesse dire il suo parere, potrà dirlo in piedi: e qualora più Fratelli volessero dire il loro parere, per non fare confusione, potrà principiare à dirlo il più anziano Fratello, e così successivamente continuare.

§ IV. Tutti i Fratelli in ciascun Venerdì dovranno la sera portarsi nella Congregazione per esercitarsi in pie meditazioni, ed orazioni, che loro saranno imposte dal Rettore, ed in tutte le Domeniche la mattina à recitare il Rosario per le Anime del Purgatorio, Confessandosi, e comunicandosi. Come ancora dovranno ivi portarsi in ogni prima Domenica del mese dopo le ore venti à recitare il vespro de’ morti, e la mattina d’ogni primo Lunedì del mese l’officio de’ morti in suffragio dell’Anime del Purgatorio, con confessarsi, e comunicarsi, applicando la communione per le su dette Anime. Si dovranno ancora confessare, e communicare in tutte le sette Festività della Vergine Maria, nel giorno festivo di S. Sebastiano, ed in tutte le Feste mobili, cioè Nascita del Signore, Epifania, Pasqua di Resurrezzione, Ascensione, Pentecoste, e Corpo di cristo, senzacche tali precetti di confessione, communione, ed altre opere di Pietà siano obbligativi con pena di peccato mortale, ò veniale, mà soltanto debba spingere la volontà de’ Fratelli il solo amore verso il Signore Iddio, la Beatissima Vergine, e le Anime Sante del Purgatorio: E mancando ciascheduno per sessanta volte in tutto l’anno senza legitima causa dà palesarsi prima al governo, debba essere cassato dalla Fratellanza colla maggioranza de’ voti.

§ V. Si dovranno ancora radunare tante volte, quante volte saranno à suono di campana chiamati tanto nel giorno dell’elezzione degli Ufficiali, quanto in altre risoluzioni, che si faranno in Congregazione, e non si potranno fare le proposte senza la licenza del Governadore, ò del Primo Assistente della medesima, con doversi le conclusioni, e qualsivoglia altra scrittura conservare nell’Archivio, e non estraersene copia, senza preventiva licenza del Governadore. Qualora poi qualche Fratello leggittimamente occupato non potrà intervenire nelle su dette risoluzioni, ed elezzioni, dovrà notificare l’impedimento al Governadore, ò agli Assistenti in di lui assenza, sotto pena di una libra di cera.

§ VI. Tutti li Fratelli dovranno parimenti intervenire, ed assistere nel giorno Festivo della Natività di Maria, ed in quello di S. Sebastiano, ed in tutto l’ottavario de’ Morti, ed esposizioni del venerabile, e precisamente nelle processioni di detto Venerabile si fanno avanti la nostra Chiesa nel primo, ed ultimo giorno di detto ottavario per l’esposizione, e la benedizzione sotto la medesima pena di una libra di cera, oltre la puntatura, purché non venghi caggionata la mancanza dà legitimo impedimento dà manifestarsi anticipatamente al Governadore.

§ VII. Dovranno visitare i Fratelli infermi confortandoli, ed esortandoli à soffrire con pazienza l’incommodi dell’infermità. E morendo alcuno di essi dovranno dire sette Pater noster, sette Ave Maria, e sette Requiem æternam per la di lui anima.

§ VIII. Volendo la nostra Congregazione sepellire fuori della sua Chiesa i cadaveri deì Poveri gratis per Amor di Dio, e sepellendoli una volta, debba sempre in appresso indistintamente sepellirli in qualunque Chiesa farà detto Povero l’elezzione della sepoltura, mandando anticipatamente nella di lui casa la cassa, e gli Infermieri faranno la carità di mettere il cadavere dentro la medesima, e quando dalla Chiesa tumulante col suono della campana si darà il segno di andare à prendere il cadavere del povero defunto, il secondo Assistente averà cura mandare i Fratelli vestiti dell’insigne di detta Confraternita. Si notaranno il nome, e cognome, e Patria del defunto (se sarà forastiero) con darne avviso al Capo Sagrestano per la celebrazione della Messa. E nella maniera, e forma, che si andranno à sepellirli la prima volta, nella stessa maniera, e senza veruna variazione debbasi sempre continuare.

§ IX. Occorrendo qualche esequie di fratello della nostra Congregazione, dovranno tutti li Fratelli chiamati col suono della campana precedente ordine del Governadore, ed Assistenti intervenire senza scusa, purché non siano infermi, ò assenti. E mancando alcuno de’ Confratelli per due volte senza legitimo impedimento, debba pagare una libra di cera per ciascuna volta.

§ X. Dovendo qualche Fratello andare fuori di questa Città per qualunque tempo, dovrà chiedere licenza al Governadore, ed Assistenti, e la licenza ottenuta dovrà registrarsi nel libro della Congregazione, e se gli venisse denegata per mero capriccio, debba proporlo in Congregazione, acciò colla maggioranza de’ voti de’ Fratelli possa ottenerla.

§ XI. Ove alcun Fratello giocasse à giochi proibiti, e frequentasse conversazioni scandalose, ò praticasse con donne di mal odore, oppure bestemmiasse il nome di Dio, di Maria Santissima, e de’ Santi, dovrà ogni Fratello, sapendolo, darne subito relazione al Governadore, ed Assistenti, i quali debbono avvertirlo, ed ammonirlo con segretezza à porsi nel dritto sentiero dell’eterna salute, che se con tale avvertimento, ed ammonizione non si emenderà, debbono riprenderlo de’ suoi eccessi in piena Congregazione, e dargli competente mortificazione, mà se con ciò nulla si profittasse, e perseverasse ostinato, allora come incorregibile debba con maggioranza di voti de’ Fratelli cassarsi dalla Fratellanza, né possa essere rimesso, se non dopo visibilissima emenda, e ravvedimento, con dover nuovamente fare il Noviziato, e pagare l’intiera offerta che prima avea pagato.

§ XII. Niun Fratello debba dire à persone fuori Congregazione gli affari in essa si trattano, e risolvono, e le mortificazioni in essa si danno: Che se taluno operasse il contrario, sarà per la prima, e seconda volta ammonito dal Governadore, per la terza sarà competentemente mortificato in Congregazione, e per la quarta privato di voce attiva, e passiva per quanto tempo si stimerà proprio dal detto Governadore, ed Assistenti.

§ XIII. Perche la nostra Congregazione è composta la maggior parte di artesi, e foresi, ogni uno de’ quali per onestamente vivere è in obbligo di attendere ai proprij affari e mestieri: Perciò quando saranno invitati ad associare qualche morto, resti in loro libertà di andarci con quella mercede che à beneficio della Congregazione si potrà convenire.

Capitolo III.
Delle cause per le quali devono essere cassati li Fratelli.

Oltre le su dette cause possono ancora essere cassati li Fratelli dalla nostra Congregazione, sempre però con maggioranza di voti, se taluno di essi bestemmiasse in pubblica Congregazione il nome di dio, di Maria Santissima, e de’ Santi: Se in Congregazione ingiuriasse da faccia à faccia il Governadore, ed Assistenti: Se battesse qualche Fratello, e per ultimo se ostinatamente volesse sedersi, ed occupare il luogo de’ Superiori, o di qualche Officiale; E chi sarà per tale causa cassato, mai più potrà essere ammesso, e ricevuto nella nostra Congregazione.

Capitolo IV.
De’ sussidij, che godono i Fratelli.

§ I. Morendo qualche Fratello, dovrà essere sepellito à spese della nostra Congregazione nella propria nostra Chiesa; Gli saranno celebrate Messe sessanta, oltre le quattro Messe dà cantarsi in die obitus, settimo, trigesimo, ed anniversario, e nel caso facesse elezzione di sepoltura fuori della Chiesa della nostra Congregazione, non sia la medesima tenuta ad altro che à fargli celebrare Messe cento per la sua Anima. Lo stesso debba pratticarsi colle Sorelle di grana cinque al mese.

§ II. Il Fratello non contumace, assente con licenza del Governo nella maniera su detta, morendo fuori d’Andria si abbiano à far celebrare per la sua Anima le su dette Messe sessanta, esibendosi però fede autentica della sua morte.

Capitolo V.
Degli Ufficiali, e loro elezzione.

§ I. Acciocchè la nostra Congregazione sia ben governata, dovranno eliggersi in ogni anno il Governadore, il Primo, e Secondo Assistente; Il Maestro de’ Novizij: Il Cancelliere, seù Segretario: Il Depositario generale delle rendite: L’Esattore delle rendite: Il Depositario della cera: Gli Esattori delle mesate de’ Fratelli, e delle Sorelle: Il primo, e secondo Sagristano: Il Portiere: Gli Infermieri: I Deputati per le affrancazioni, ed impieghi de’ denari in compre: I Deputati delle riparazioni della Campagna, e delle limosine: Ed il Rettore.

§ II. L’elezzione dovrà farsi alli venti d’ogni mese di Gennaro di qualsivoglia anno, ed à tal effetto si dovranno congregare li fratelli doppo vespro, precedente notificazione per cartello affisso nella Porta del nostro Oratorio otto giorni prima, e chiamata in detto dì à suono di Campana, e dopo cantato il Veni Creator Spiritus il Governadore, e li due Assistenti nomineranno trè Fratelli più abili ed idonei per Governadore, Primo, e Secondo Assistente, e non incluso alcuno de’ nominati, deve restare in libertà de’ Congregati eliggere con segreto scrutinio chi à loro piacerà colla maggioranza de’ voti; Dà qual scrutinio saranno esclusi li Fratelli utrimque congionti, consanguinei, uterini, e nipoti rispettivamente delli passati Ufficiali: Se poi confirmar si volessero gli Ufficiali passati, si debba concorrere l’unanime voto inclusivo di tutti i Fratelli: Né potranno essere bussolati coloro i quali dalle cariche su dette non saranno stati lontani per lo meno d’anni trè.

§ III. Sortita la su detta elezzione il Governadore col Primo, e Secondo Assistente novellamente eletti nomineranno altri quattro Fratelli più abili, idonei, e facoltosi per gli uffizij di depositario generale, e dell’Esattore delle rendite, e de’ due Esattori delle mesate de’ Fratelli, e delle Sorelle: E non incluso alcuno de’ nominati, debba nella su detta maniera restare in libertà de’ Congregati eliggere altri à loro arbitrio per segreto scrutinio colla maggioranza de’ voti.

§ IV. Fatte nella divisata forma le su dette elezzioni, il Governadore, il Primo, e Secondo Assistente già eletti eliggeranno senza veruna altra bussola il Maestro de’ Novizij, il Cancelliere, ò Segretario, il primo, e secondo Sagristano, il Portiere, ò sia terzo Sagristano; Gli Infermieri; I Deputati dell’affrancazioni, ed impieghi; I Deputati della riparazione della Campagna, e delle limosine, alle quali dalli passati Officiali dovrà darsi il possesso nel primo giorno di Febraro, e precedente annotazione consegnare tutte le cose appartenenti à i loro respettivi Ufficij, ed indi à tenore del Concordato dovranno dar conto della loro amministrazione.

Capitolo VI.
Dell’obbligo degli Ufficiali in generale.

§ I. L’obbligo degli Ufficiali sarà di essere attenti nell’esercizio delle loro respettive cariche, procurare la frequenza della Congregazione, dar buono esempio di loro à Fratelli, e finalmente mostrarsi degni degli Uffizij alli quali sono stati eletti.

§ II. Il Governadore deve esser capo e perciò dovrà tenere il primo luogo nel sedere nella nostra Congregazione, e dovrà essere rispettato da’ Fratelli: Sarà il suo Officio di tenere reciproca intelligenza col Primo Assistente, acciò in mancanza d’uno stia l’altro inteso degli affari intrapresi per informarne la Confraternita: Tutti i biglietti d’esito si dovranno firmare dà lui, ed in mancanza, dal Primo Assistente, ò dal Secondo, in assenza del Primo Assistente; Tutte le occorrenze si dovranno communicare trà loro per il buon governo del temporale di detta Confraternita.

§ III. Il Primo Assistente averà la cura prudenziale, ed economica della nostra Chiesa, Oratorio, e Sagrestia, precisamente per le fabriche, e loro riparazioni ò rifazzioni, con cerziorarne il Governadore ne’ bisogni: Dovrà invigilare à i risarcimenti de’ sacchi, ò vesti, vasi sagri, e suppellettili per la loro polizia, e conservazione, al registro delle Messe tanto d’obbligo perpetuo, quanto avventizie: E finalmente provedere la Chiesa, Oratorio, e Sagrestia di tutto il bisognevole con intelligenza del Governadore, col quale unito formeranno i biglietti all’Esattore delle rendite per gli esiti occorreranno.

§ IV. Il Secondo Assistente dovrà unire quattro divoti, e modesti Fratelli nella morte di qualche Fratello, ò Sorella per portarsi nelle respettive case à recitargli il notturno de’ morti ò il Rosario prima di sepellirsi, come ancora dovrà supplire nel governo economico della Confraternita in mancanza del Primo Assistente.

§ V. Il Maestro dei Novizij dovrà istruire i Novizij, ed informarli di quanto dovranno fare negli esercizij spirituali, affinché poi bene istrutti per un anno, possano essere ammessi per Fratelli: Terrà assegnato un luogo particolare per ben osservarli, come si portano nella Congregazione, per poterne dar conto prima di essere ammessi alla Fratellanza, e dopo ammessi li farà annotare dal Segretario nel solito libro de’ Fratelli.

§ VI. Il Segretario che sederà presso gli Ufficiali deve notare i nomi, e cognomi de’ Fratelli interverranno alle Congregazioni e proporrà alla medesima quanto da’ Governadori gli verrà suggerito e registrerà nel libro delle Conclusioni non meno le proposte, che le risoluzioni si faranno, dovrà notare in libro separato i nomi di tutti quei si commettono per Novizij, e Fratelli, e fare le patenti à coloro, che volessero ascriversi per Fratelli di divozione, à solo fine di essere partecipi delle Indulgenze, Orazioni, ed Opere pie si faranno nella nostra Congregazione, con pagare carlini cinque prò una vice; ò un grano il mese, come sogliono pagare tutti i Fratelli, e Sorelle di divozione: Dovrà in ogni anno notificare il giorno dell’elezzione con cartello affiggerà otto giorni prima nella Porta del nostro Oratorio, ed estraerà dal libro delle Conclusioni la nota de’ nuovi Ufficiali in ogni anno, ed affiggerla nell’Oratorio, acciò siano à tutti noti gli Ufficiali d’ogni nuovo anno: E finalmente notificherà con cartello alla Venerabile Confraternita del SS.mõ Nome di Gesù la morte d’ogni nostro Fratello, acciò non siano ritardati dalla medesima i suffragij, che per reciproca convenzione se gli devono.

§ VII. Il Depositario terrà presso di se nella propria casa la cassa del deposito con trè chiavi diverse, una si conserverà dà lui, l’altra dal Governadore, la terza dal primo Assistente, dovendo in detta cassa riportare tutto il denaro che perverrà dalle affrancazioni de’ Capitali quando accaderanno, ed il denaro, che in fine d’ogni anno sopravanzerà, dopo dati li conti, ed ogni altra rendita: Né potrà estraersi somma alcuna senza l’intervento de’ su detti Governadore, e Primo Assistente, e cossi dell’introito, come dell’esito se ne formerà il libro del deposito, che in fine anni dovrà confrontarsi con l’altro faranno li Deputati degli impieghi, ed affrancazioni de’ Capitali di essa Confraternita.

§ VIII. L’Esattore delle rendite potrà locare le case per un anno, esiggere tutte le rendite de’ cenzi, stabili, ed altro, e sodisfare tutti li pesi, e provisioni, però con biglietti sottoscritti dal Governadore, e Primo Assistente, ò da’ Deputati, ed in fine anni dovrà render conto della sua esazzione, e riponersi nell’Archivio il libro d’introito, ed esito, e depositarsi il denaro superante nella cassa del deposito, potendo detto Esattore essere confirmato per un altr’anno nel solo caso, che non restarà debitore.

§ IX. L’Esattori delle mesate non meno de’ Fratelli, e Sorelle che pagano grana cinque al mese, che di quelli di divozione che pagano un grano al mese, esiggeranno senza strepito giudiziario le mesate, dovendo formare il libro dell’esigenza, ed in fine anni dare li conti agli Ufficiali, e Deputati, e consegnare il denaro al Depositario per metterlo nella cassa del deposito.

§ X. Il Depositario della cera dovrà conservare in cassa con chiave tutta la cera, che per uso della Congregazione sarà proveduta dal Governadore, e Primo Assistente, per somministrarla in tutte le funzioni, e Messe quotidiane, e conservarne l’avanzo nella su detta cassa.

§ XI. Il Capo Sagristano dovrà far sodisfare tanto nella nostra Chiesa, quanto nell’Oratorio della nostra Confraternita le Messe si perpetue, come avventizie, à qual fine dovrà tenere in Sagrestia il libro delle Messe, in cui i Reverendi Celebranti noteranno la sodisfazione, e dare alli medesimi l’elemosina per le avventizie, e le perpetue con suoi biglietti firmati si pagaranno dall’Esattore delle rendite, individuando legato per legato. Dovrà aver cura della Chiesa, e di ogni altro appartenente alla medesima, ed in alcuni giorni prima dell’Ottavario de’ Morti, negli ultimi trè giorni di Carnevale, e nelle Domeniche precedenti à i primi Lunedì d’ogni mese dovrà girare per la Città in compagnia del Secondo sagristano esiggendo le Messe per farle celebrare ne’ giorni stabiliti da’ divoti.

§ XII. Il Secondo Sagristano dovrà essere il primo à venire in Congregazione, ed ubbidire à quanto gli verrà imposto dal primo.

§ XIII. Li Deputati delle affrancazioni, ed impieghi dovranno prima informarsi se l’impiego sarà sicuro, ed utile per la Congregazione, e poi effettuare il contratto precedente conclusione della Confraternita, con far stipulare l’Istrumento dal Notaio della medesima coll’intervento loro, e del Depositario, con fare menzione in detto Istromento d’onde provenga il denaro, se da’ Capitali, ò da’ frutti, ò vero dalle mesate, ò limosine.

§ XIV. Li Deputati cossi delle riparazioni, che della Campagna dovranno invigilare alla manutenzione, e conservazione delle case, vigneti, e giardini, ed in caso di migliorazioni, rifazzioni, e riparazioni dovranno riferirlo al Governadore, e Primo Assistente, e coll’intelligenza di questi, ed assistenza loro faranno fare i risarcimenti, e migliorazioni su dette, semprecche non eccederanno la summa di ducati dieci, che bisognandovi summa maggiore dovranno proporlo in Congregazione, e dovranno firmare i biglietti d’esito unitamente col Governadore, e Primo Assistente.

§ XV. Gli Infermieri dovranno essere uomini anziani, e probi, giacche frequentar dovranno le case de’ Fratelli ammalati, ove vi sono donne: Sarà loro ufficio di visitare, ed assistere à vicenna alli fratelli infermi, consolandoli, ed esortandoli alla pazienza, e nel tempo dell’agonia assistergli di giorno, e di notte con chiamarli gli Assistenti per confortarli nel ben morire. Passati poi all’altra vita li vestiranno col sacco della Confraternita, e li situeranno in luogo decente della casa con due lumi di cera che preventivamente faranno portare dal Portiere, à cui ordineranno, appena spirati, di dare il segno colla solita nostra campana, acciò siano suffragati; Avisaranno ancora al Secondo Assistente la seguita morte, acciò prevenga quanto à lui incumbe, anche in riguardo alli morti gratis pro Deo, come si è detto nel §. VIII. Cap: II.

§ XVI. Il Portiere averà obbligo non meno di aprire giornalmente la Chies al far del giorno, e nelli giorni Festivi all’alba, servire le Messe; scoparla almeno ogni otto giorni, e fare tuttociò che nella medesima occorrerà; Mà di vantagio sarà tenuto assistere, ed intervenire nelle Congregazioni, con stare fuori la Porta dell’Oratorio, per essere pronto ad eseguire gli ordini de’ Superiori. Dovrà nelle Festi della Nascita di Maria Vergine, e S. Sebastiano, in tutto l’Ottavario de’ Morti, ed in altre Feste, e funzioni della nostra Chiesa assistere anco di notte nella medesima, e finalmente dovrà prontamente eseguire tutto quello gli sarà comandato dal Governadore, e dà altri Uffiziali tutti; L’autorità, e facoltà di eliggere, e licenziare detto Portiere sarà del Governatore, e de’ i due Assistenti, dagli quali se li dovrà assegnare un competente salario.

Capitolo VII.
Del Rettore ò sia Padre Spirituale.

§ I. Il Rettore, ò Padre Spirituale deve eliggersi con maggioranza di voti da’ Fratelli; Il suo Ufficio sarà intervenire ogni volta si congregaranno i Fratelli per esercitarsi in Opere pie, e divote, con fare a’ medesimi un sermone; infervorargli nel servizio di Dio, confessarli, ed istruirli ne’ divini precetti. Assistere nella nostra Congregazione ne’ primi Lunedì d’ogni mese, ed in tutti i giorni dell’Ottavario de’ Morti, confessando, ed interpellatamente dando qualche fervoroso sentimento a’ Fedeli vi concorrono per disponerli à degnamente ricevere l’Eucaristia nelle comunioni generali, ed infervorargli nella divozione di suffragare le Anime del Purgatorio, ed infine farà tutto ciò che stimerà necessario in riguardo alla nuda, e semplice spiritualità, senza punto ingerirsi nella recezzione, ò cassazione de’ Fratelli, ò nell’elezzione degli Ufficiali, ed in ogni altro che alla temporalità della Congregazione si appartiene: I Fratelli però dovranno al medesimo portare quel rispetto, che ad un Padre Spirituale si conviene; rimanendo in libertà della Confraternita licenziarlo quando conoscerà espediente.

Capitolo VIII.
Del Monte de’ Fratelli, e Sorelle di divozione.

§ I. Volendo ascrivere la nostra Congregazione per Benefattori Uomini, e Donne, si abbiano à notare i loro nomi, e cognomi in un libro separato, ed abbiano à pagare un grano al mese, ò carlini cinque prò una vice tantum, e riceveranno solamente li costumati suffragij per la loro anima, e sono: Messe trè nel giorno della loro morte; Una Messa bassa in ogni Lunedì dell’anno, e cantata in ogni primo lunedì del mese: Messe venti nell’ultimo Giovedì di Carnevale: Messe venti in uno de’ giorni d’ogni Ottavario de’ Morti; Una Messa votiva in ogni mese ad impetrandam gratiam bene moriendi: Né se saranno contumaci per mesi sei dal su detto pagamento d’un grano al mese non si faranno celebrare le Messe trè nel giorno della morte.

Quali regole lette, e rilette ad alta, chiara, ed intelligibile voce in piena Confraternita è stato dà tutti à viva voce conchiuso, che siano accettate, approvate, ed ammesse conforme si accettano, approvano, ed ammettono giusta la loro serie, continenza, e tenore, e perciò si supplichi la Maestà del Rè Nostro Signore (Dio guardi) acciò si degna di apponervi il Suo Assenso per la di loro conferma, et ita conclusum.

[continua la relazione del Cappellano Maggiore al Re]

Sù di tai Regole anno i detti Fratelli supplicato la Maestà Vostra per lo Regal Assenso (sebben per altro diverse in qualche parte dalle prime, che si erano presentate). Molte opposizioni però anno incontrato. E per prima.

[In nota sul margine sinistro]
Opposizioni della Collegiata di S. Nicola.

La Collegiata Parrocchial Chiesa di S. Nicola di Andria hà presentato compara, nella quale temendo: che essendo detta Congregazione governata dà Preti della Cattedrale, e di questi la maggior parte de’ Fratelli congiunti, ed aderenti avessero stabilito non potere la stessa Congregazione associar Fratelli, e Sorelle che eliggessero la sepoltura in detta Collegiata, e che avendo l’opera di sepellire i poveri, vogliono sepellirvi dovunque loro piaccia, colla differenza però: Che sepellendogli nella Cattedrale debbano andare colla Croce, ed in altra Chiesa debbano andare solo quattro Fratelli senza Croce, e senza lumi, ed altre cose simili, che unicamente si promuovono per mantenere torbidi, e le inquietudini trà quelle Chiese, ha domandato essere intesa nella spedizione del Regal Assenso sù le dette Regole, acciocche non sia colle stesse pregiudicata.

[In nota sul margine sinistro]
Opposizioni di alcuni particolari Cittadini.

Alcuni particolari Cittadini si sono ancora opposti, e nell’istanza che ha presentata credendo col motivo, che essendo la detta Congregazione composta per la maggior parte di Ecclesiastici della Cattedrale, formare si fossero le Regole con artificio per pregiudicare cossi à i laici Confratelli, come il pubblico per l’olbligo che detta Congregazione tiene di associare, e sepellire i poveri gratis, tutto à sol fine di sostenere il necessario intervento della Cattedrale per potersi portare la Croce: Conchiusero però domandando essere in omnibus intesi, affinche non restassero pregiudicati ne’ loro dritti specialmente per l’obbligo che detta Congregazione tiene di sepellire i poveri gratis.

[In nota sul margine sinistro]
Opposizioni di taluni Confratelli.

E finalmente son comparsi anche alcuni Fratelli di detta Congregazione, ed altri Cittadini, i quali an detto:
Essere le soprascritte Regole diverse dà quelle che nel 1605 si formarono, anzi in tutto distruttive delle stesse, leggendosi aboliti tutti gli obblighi di essa Congregazione, dissordini che traggono la loro origine dà molti Preti, e Canonici della Cattedrale, i quali essendone Fratelli la regolano a loro piacere, motivo per cui, e per la loro qualità Ecclesiastica non dovrebbero ammettersi, ò alla peggio esser privi di voce attiva, e passiva, per cossi evitarsi l’inutile dispendio delle brighe che suscitano in pregiudizio dell’Opere pie che deve la Congregazione fare, e specialmente in sepellire i poveri gratis, per cui non ha mancato quell’Università in varij tempi soccorrerla, sino à donarle alcuni corpi proprij dell’Università istessa, e pretesero in fine l’esibizione di dette antiche Regole per indi poter formare la loro istanza.

Sù di tai scambievoli istanze monitesi, ed intese le Parti avanti il Regio Consigliero D. Onofrio Scassa mio Ordinario Consultore; Trà le opposizioni che si fecero vi fù quella circa l’ordine, che alla formazione di tai Regole non era concorsa la maggior parte de’ Fratelli, mà tal fatto cossi dalle Regole istesse, come dà un memoriale alla Maestà Vostra diretto dà quelli fratelli sottoscritto si conobbe insussistente, rilevandosi essere la maggior parte de’ Fratelli concorsa alla formazione delle stesse: E poiche gli Oppositori diceano non avere osservato le Regole cossi si ordinò: Che dopo averle osservate fussero venuti istrutti al nuovo Contradittorio.

Ed in fatti dopo averle riconosciute, presentarono istanza esponendo tutte le riflesioni che vi aveano fatte riguardanti il non doversi ammettere gli Ecclesiastici, i quali ò non doveano ammettersi, ò almeno privarsi di voce attiva, e passiva: Il modo dell’elezzione degli Ufficiali, e del Padre Spirituale, ed il farsi le questue: Ed oltre à ciò opposero anche, che avendo la Congregazione su detta l’obbligo di sepellire i poveri per carità in quella Chiesa: Che il defunto avesse eletto: Che tal obbligo non fosse voluntario, mà forzoso, ed in virtù di convenzione passata coll’Università, la quale oltre di avere per tal obbligo donati alla Congregazione molti stabili rivelati anche in Catasto con le parole: Col peso, come à suo luogo si dirà; descrivendo i stabili su detti: le paga ogni anno docati sei per due Beccamorti, che sono obbligati di andare alla Congregazione à sepellire i poveri per carità in qualunque Chiesa, ed à sue spese fà una cassa, ed un panno che si conserva nella stessa Congregazione; Onde lasciandosi con le Regole l’arbitrio à Fratelli di fare ò nò tal opera, viene in tal maniera ad essere tutto il pubblico pregiudicato.

Che tal obbligo forzoso rilevasi confessato dà i Deputati di detta Confraternita in occasione del Catasto di quella Città, i quali lo rivelarono nella seguente maniera:
Tiene detta Congregazione di obbligo, ò sia suo istituto di intervenire con conveniente numero de’ Fratelli con Crocefisso, e torcie alla sepoltura di tutti quelli che si sepelliscono gratis dà qualsivoglia Chiesa di detta Città.

E ne’ pesi della Congregazione per discaricarsi nel Catasto si porta l’esito nella seguente maniera:
Per cara per quelli si sepelliscono per amor di Dio, essendo obbligata la nostra Congregazione uscire toties quoties sortisce, annui ducati due.

Risposero all’incontro i Fratelli:
Che essendo tal obbligo mero voluntario dipendente dal volere ò nò essi esercitarsi in atti di Pietà Cristiana, non doveano, e non poteano essere costretti ad adempirlo, vie maggiormente, perche nulla aveano essi dall’Università per tal opera pia ricevuto: E per maggiormente dimostrare questa verità an presentato copia legale di alcuni Parlamenti nel 1606, e 1606 fatti dall’Università su detta, che sono quelli stessi enunciati nella rivela fatta da’ Deputati in occasion del catasto, e di cui an fatto uso gli Oppositori nelle loro istanze, coi quali dandosi à detta Congregazione la Chiesa di S. Sebastiano, ed alcuni beni, affatto non si fà parola di tal obbligo, e solamente coi medesimi si assegnarono per la celebrazione di alcune Messe annuali i detti beni alla Congregazione, come à note pur troppo chiare in detti Parlamenti si legge.
Che se l’Università paga annualmente i ducati sei à Beccamorti, ed hà fatto la cassa, e la coltra, ciò deve attribuirsi al commodo della Città istessa proveniente dalla medesima opera voluntaria di detta Congregazione, ed era in istato l’Università istessa di non soccumbere più à tal pagamento, giacche l’Università paga i Beccamorti per atterrare non già per associare i cadaveri.

[In nota sul margine sinistro]
Assenso del Vescovo nel 1606 alla prima Erezione della Congrega.

Che tal opera sia voluntaria potea aggevolmente rilevarsi dall’assenso in detto anno 1606 conceduto dal Vescovo sul erezzione di detta Congregazione, le di cui copie autentiche estratte dà altre copie di originali pergameni si sono in questa Curia esibite e sono del tenor seguente:

E li Rettore, e Fratelli della Congregazione della SS.mã Natività della Gloriosa Vergine eretta nella Chiesa di S. Sebastiano fuora, e vicino le mura di questa Città di Andria fanno intendere à V,S. Ill.mã, e R.mã, come li mesi addietro alcune persone pie, e divote mosse dà zelo Cristiano conclusero fondare una Congregazione dè Laici sotto il detto titolo in detta Chiesa per esercitarsi in alcuni esercizi spirituali, del che ebbero licenza dal Suo Reverendo Signor Vicario, con riserbo del Beneplacito di V.S. Ill.mã, e R.mã dopo il suo felice ritorno in detta Città: Dopo il quale avendone essi supplicanti esibito à V.S. Ill.mã, e R.mã alcuni Capi di Regole ò Costituzioni fondate sù la vita cristiana, ed opere caritative, e particolarmente in associare con le vesti nere lo poveri morti della Città sotto nome della Confraternita della Morte, e sepellire in essa Chiesa loro quelli che ivi si lasciaranno; la supplicano si degni confirmarli quanto anno concluso per esecuzione di detto buon proposito, con poter anco eriggere il Santissimo Crocifisso, ed il Stendardo della Morte, e siano liberi di esercitare dette opere quando à loro piacerà, ed il tutto riceveranno a grazia ut Deus &.

Et per Illmũm, et Rmũm Antonium Franciscum Episcopum fuit dictũ quod intimatur Procuratoribus Cathedralis & et vic &.

Antonius Episcopus Andriensis.
Visa hac supplicatione pia, ac visis Constitutionibus seù Capitulis Nobis præsentatis, ut Dei cultus in die magis ac magis augeatur, confirmamus licentiam mensibus elapsis dictis Oratoribus concessam à Reverendo Domino Ferdinando Dè Iudice nostro generali Vicario, illamque quatenus opus est de novo concedimus, volentes ut ijdem Oratores valeant, et possint se ipsos congregare diebus, et horis statutis in dicta Ecclesia Sancti Sebastiani, in qua erigimus dictam Congregationem sub titulo Nativitatis Gloriosissimæ Virginis; Verum prohibemus eijsedem Oratoribus Christifidelium cadavera sepellire; At quando contigerit aliquem eligere sepulturam intus dictam Ecclesiam Sancti Sebastiani officium, et associatio cadaveris spestat, et spectare habeat Ecclesiæ Cathedrali, cui sint salva omnia jura, et emolumenta circa sepulturam prædictam; dummodò in nihilo deroget iuribus, et portioni Mensæ Episcopali spectandi; In associando verò alijs defunctorum cadaveribus quando in alijs Ecclesijs sepellientur, si fuerint ijdem Oratores vocati valeant associare prout cæteræ Confraternitates, dummodò in associando dictis cadaveribus tam in dicta Ecclesia Sancti Sebastiani, ubi necessariè associant, quam in alijs Ecclesijs si voluerint, erigant tantummodo Crucem cum SS.mõ Crucifixo, e non vexillum, quò in cæteris processionibus utantur, prout cæteræ Confraternitates, dictã verò Confraternitatem non obbligamus in associandis Processionibus tam ordinarij, quam extraordinarijs quæ fiunt cum alijs Confraternitatibus, sed ab hoc onere illam eximimus; Quæ quidem Congregatio, et eius Constitutiones, et Capitula semper subiecta remaneant, et parere debeant ordinationibus, Costitutionibus, Visitationibus, et mandatis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Summorumque Pontificium, Prælatorum huius Civitatis Andriæ prò tempore existentium, et aliorum quorumcumque legitimorum Ecclicorum in perpetuum.

Che dà ciò vedesi non aver l’obbligo forzato la Congregazione di sepellire i poveri, ne potea tal obbligo indursi dà i Deputati nella rivela fatta in occasion del Catasto, i quali ò non istrutti, ò non accorti non poteano pregiudicare la Congregazione, che non ebbe tal obbligo allora quando fù eretta,

Si replicava per contrario dall’Oppositori:
Che le parole si voluerint & contenute nell’Assenso del vescovo si riferiscono, e doveano riferirsi alle associazioni, alle quali la Congregazione fosse stata invitata, e non già à quella de’ Poveri, e de’ Fratelli, siccome dal suo contesto fuor di ogni dubbiezza ricavasi.

In tali contrarietà di fatti, e scritture cossi per tal punto, come per il modo con cui avesse dovuto uscire la Congregazione in tali associazioni, per il quale varie erano le opposizioni, e le risposte che hinc inde facevansi, si è stimato concepirsi l’uno, e l’altro nella maniera che si legge espresso nel § VIII del cap. II.

Opponeasi di vantagio:
Che stabilendosi in dette Regole non dover la Congregazione associar quel Fratello, che non eligge la sepoltura nella sua Chiesa, mà in altra, con farli in tal caso celebrare sole Messe cento: Tal capo oltre di essere contrario ad ogni Regola di Congregazione, al giusto, ed all’onesto, è stato fatto per arte degli Ecclesiastici Fratelli della stessa: Che non meno ingiusto sia l’altro capo dè i Fratelli, e Sorelle associati, à quali pagando un grano al mese si destinano soltanto alcuni generali suffragij, quando facendo la Congregazione un lucro grande dovrebbe aggiungersi: Che fosse obbligata almeno à darle l’associazione, siccome sin ora è stato solito senza soccumbere alla spesa delle cere che si fà per i Fratelli che pagano grana cinque il mese, giacche la Congregazione hà l’obbligo di sepellire i poveri per carità, e los tesso per equità dovrebbe aggiungersi per i Fratelli che muoiono contumaci, in nulla venendo perciò la Congregazione interessata.

À tai opposizioni risposero i Fratelli;
Che siccome tal stabilimento riguardava il loro interesse, ò il loro pregiudizio; Così essendosi essi contentati, ed avendolo stabilito, non aveano ragione i Cittadini, ò altro chi si voglia di opporsi, vie maggiormente perche dalla Congregazione non si forzava veruno ad associarvisi, e molto meno à non uscirsene. Oltreacche Carlo Catalano, che è uno de’ Fratelli oppositori hà egli stesso cogli altri Fratelli di detta Congregazione crocesegnato il memoriale che si è umiliato alla Maestà Vostra per ottenere il Regal Assenso.

[In nota sul margine sinistro]
Proposte del Cappellano maggiore al Re sulle diverse opposizioni.

Sù le quali opposizioni, e le risposte vicendevoli delle Parti fattasi dà questa Curia la dovuta riflessione, e consideratasi maturamente il tenore della Regola; È di sentimento la Maestà Vostra degnarsi concedere sù le medesime il suo Regal Assenso, e Beneplacito con farle spedire Privilegio in forma Regalis Cameræ Sanctæ Claræ: Il quale si intenda conceduto colle seguenti condizioni, e riserve.

Primo: Che gli Ecclesiastici Fratelli della stessa non abbiano voce passiva in tutti gli affari della Congregazione.

Secondo: Che per l’elezzione degli Ufficiali, possano i Fratelli ove lo stimano ributtare tutti i nominati, ed in tal caso debba farsi nuova nomina sintatocche canonicamente, e maggioranza di voti restaranno eletti gli Ufficiali.

Terzo: Che rispetto alla questua volendo farsi per la Città, e Territorio, debba pria ottenersi special Regal Permesso.

Quarto: Che eliggendosi da’ Fratelli il Padre Spirituale, non debba in tale elezzione avere veruna ingerenza l’Ordinario del luogo: debba però l’elezzione istessa cadere in persona di un Ecclesiastico dà questi approvato alle Confessioni: E rispetto alle processioni, debbano farsi precedenti le debite licenze.

Quinto: Che nella reddizione de’ conti si abbia dà osservare il prescritto del Cap. V. §.I. et seq[uenti]bus del Concordato.

Sesto: Che à tenore del suo Regal Stabilimento fatto nel Millesettecentoquarantadue, quei che devono essere eletti per Amministratori, e Razionali, non siano debbitori di detta Congregazione, e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni, abbino dopo in rendimento de’ conti ottenuta la debita liberatoria: E che non sieno consanguinei, né affini degli Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusive de jure civili.

E per ultimo: Che non si possa aggiungere, ò mancare cosa alcuna dalle preinserte Regole senza il Regal Permesso di Vostra Maestà: E questo è quanto occorre riferire à Vostra Maestà dà Casa in Napoli à otto Ottobre Millesettecentocinquantaquattro.

Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo, e Cappellano

Nicolò [de Rosa] Vescovo di Pozz[u]olo
Onofrio Scassa
Francesco Albarelli

Die decima sexta Mensis Octobris Millesimo Septingentesimo quinquagesimo quarto Neapoli

[In nota sul margine sinistro]
Decisione della R. Camera di S. Chiara.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atquè mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regij Assensus, servata forma retroscriptæ relationis. Hoc suum.

Danza Præses
Fraggianni
Gaeta
Porcinari.

Illustris Marchio Castagnola non unterfuit

Mastellanus

Supplicatum proptereà Nobis exitit prò parte supradictorum Supplicantium, quatenùs præinserta Capitula confirmare, approbare, et convalidare cum omnibus, et quibuscumque in dictis Capitulis contentis, et expressis, quatenùs opus est, de novo assentimur, et contentimus benignius dignaremur. Nos verò dictis petitionibus, tam iustis, et Pijs libenter annuentes in his, et alijs quamplurimis longé maioribus exauditionis gratiam rationabilitèr promerentur.

Tenore igitur præsentium de certa nostra scientia, deliberatè, et consulto, ac ex gratia nostra speciali dicta præinserta Capitula, iuxtà eorum tenores, confirmamus, acceptamus, approbamus, et convalidamus, nostroque munimine, et præsidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et prænarratis, ex gratia speciali, ut supra assentimur, et consentimus, nostrumque super eis Assensum Regalem, et consensum interponimus, et præstamus cum supradictis clausulis, conditionibus, et limitationibus contentis in dicta præinserta Relatione supradicti Reverendi Nostri Regij Capellani Majoris, ac servata forma Relationis p[rædi]ctæ.

Volentes, et decernentes expressè dè eadẽ scientia certa nostra, quod p.[ræcede]ns n.[ost]ra confirmatio, approbatio, convalidatio, et qu.[aten]us opus est, nova concessio sit, et esse debeat p.[rædi]ctis Confratribus dictæ Cong.[regatio]nis p.[ræse]ntibus, et futuris in perpetuum semper Stabilis, Regalis, valida fructuosa, et firma nullumque in judicijs, aut extra sentiat, quovismodo diminutionis incommodum, aut noxæ alterius detrimentum pertinescat, sed in suo semper robore, et firmitate persistat; voluntates expressè, quod præsens Privilegium non registretur ab Officialibus regestri Nostræ Regalis Cameræ Sanctæ Claræ, nisi solutis prius dirictibus Perceptori eiusdem, qua solutione non facta, et notata per eundem in præsenti Privilegio, assensus habeatur prò non præstito.

In quorum fidem has præsentes fieri jussimus Magno Nostro Sigillo impendenti munitus.

Datum Neapoli in Regio Palatio die 30 Mensis Octobris Millesimo Septingentesimo quinquagesimo quarto = 1754.

Carolus. &

Danza P.
Fraggianni
Porcinari.

Dominus Rex mandavit mihi
D. Francisco Rapolla à sacrat

Die 16 Martii ____
_____ sanabitur_usque ad Regiũ Beneplacitum
Petrus Divellini

V.M. concede il suo Real Assenso alla preinserta Capitolazione fatta dalli Govenadori, e Confratelli della Venerabile Congregazione della Morte sotto il titolo di Santa Maria della Natività, eretta nella Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura della Città d’Andria, circa il buon governo di detta Congregazione, il modo di eliggere gli Officiali, la recezzione de’ Fratelli, e godimento de’ suffargij in tempo della di loro morte, coll’inserta forma della Relazione del Reverendo Cappellano Maggiore e servata la forma di quella. Informa Regalis Cameræ Sanctæ Claræ.

――――――――――――――

Ioannes Mastellanus

Solvat pro jure sigilli
barenoi duodecim
Giordanini Toxa

Solvit ducatos septem
cum dimidio
Valle &

… … … [altra breve annotazione illeggibile con firma]