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sotto pena
arbitraria, che nella città d'Andria a niuna chiesa di tutto il suo
Clero
Secolare, e Regolare sia lecito suonare le campane alli divini Uffizj
prima,
che si suonassero dalla Cattedrale, onde ne conseguiva, che a nulla
valesse
l'ordine della S. C. emanato a prò de' Nicolini. Non tantosto questo
editto
fu publicato, che dal Colleggio spedito venne in Roma un espresso con
que=
rele
amariss.e, e pressanti, cercando, che al Vicario
si ordinasse la
rivocaz.e
dell'editto, ed al Vescovo si spedisse il dupplicato di quella lettera,
speditali
dalla S. C. sin dall'anno 1608, ed un replicato ordine dell'osservanza.
Ed in
fatti, congregati gli Eminentis.
i Cardinali nel dì 22
Giugno 1624, fu rappre=
sentato loro, e letto il memoriale trasmessoli, il quale fu del
seguēte
tenore:
Illuss.
i e RRdiss.
i Signori: è stato
fatto precetto penale dal Sig.
r Vicario Generale
della città d'Andria contra del Capitolo della
Collegg.a
di S. Nicola della me=
desima citta, che non ardisca per nessun tempo far sonare le campane
alli divini Uffizj, se prima non siano sonate le campane della Chiesa
Cat=
tedrale di quella citta. E perche SS.
i Illuss.
i
detto precetto ridonda piu tosto
in detrimento del culto divino, che in accrescimento, supplica perciò il
Ca=
pitolo di
d.a Colleggiata
umilm.e si
degnino le SS. VV. Ills.
e ordinare a detto
Sig.
r Vicario, che voglia rivocare detto precetto, e
non molestare perciò le per=
sone di quella
Collegg.a, che le riceveva a grazia
singolare, quam Deus &.
Ascoltata tal rappresentanza, si venne alla decisione, e la
providēza
fu la
seguēte.
Admodum Rever.
e Domine: Qua de re conquestum fuerit
Capitulum Colleg=
giatæ Ecclesiæ S. Nicolai istius Civitatis, comperies ex supplici
libello his litteris
adiuncto, quem S. Cong.
o Cardinalium Concilii
Tridentini Interpretum ad
te mittendum, quod facimus, censuit; ut si res ita se habet, quemadmo=
dum proponitur, illico revoces præceptum de campanis in ea ecclesia non
pulsandis priusquam
pulsent.r aut pulsatæ fuerint in
Cathedrali (Die Saba=
ti maioris hebdomadæ dum taxat excepto
#) neve committas,
ut hac de re
aliæ quærelæ ad S. Cong.
ne deferant.
r
Vale in
Donō. Romæ die 22 Iunii
1624.
Tuus in Domino. Carolus Cardinalis de Torres. Domino Vicario Andrien.
Spedita questa lettera coll'inserto decreto dal
Collegg.o de' Cardinali nel
dì 22 Giugno 1624, si cercò dal Capitolo di S. Nicola, per maggior
convali=
daz.e, il Dupplicato della lettera della S. C. fatta
sin dall'anno 1608,
la quale dal segretario della
d.a fu spedita nel di 28
dello stesso mese
di Giugno, ed unitamente capitarono al Capitolo, ed al Vicario nelli
primi giorni del mese di Luglio. E poiche il Vicario gia rivocato ave=
va il suo ordine,
p.a che
d.a
lettera pervenuta li fosse, forse per avviso,
e conseglio ventoli da Roma, il Capitolo di S. Nicola non stimò far uso
della lettera dupplicata, ma la serbò in cautela, per qualch'altro futu=
ro accidente, siccome l'indovinò, e li servì di scudo contro un'altro
Vesco=
vo fra pochi anni appresso, quando ne produrremo in suo tenore. In
quest'
anno è da riferirsi ancora
l'invēzione
dell'Immaggine della
Beatiss.a
Vergine Maria, che noi oggi veneramo sotto il titolo di S. Maria Mater
Graziæ, ritrovata dipinta in luogo oscuro di una antica chiesa sotto il
titolo di S. Giovanni Battista, abbandonata, e non piu frequentata dal
popolo, come per gli anni più antichi, essendosi estinta la Famiglia de'
Maioribus, che ne aveva la raggion del Padronato. Se ne potrà legger
la storia