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anni appresso
di questo non si rinviene contesa ulteriore fra li due Capitoli
di questa Citta, ma si rileva da alcune scritture, che uniti fra di
loro, si difen=
dono dagli editti, ed ordini del Vescovo, che pretendeva gravarli con
innova=
zioni, e leggi alle quali non mai erano stati soggetti, si che ne fecero
ricorso alla
Sag.a Congreg.e
de' Riti, in cui si presentarono molti capi, e dubbj per esser da quel=
la risoluti; mentre a tanto si attendeva, nell'anno 1670 mancņ di vita
la
Sig.a
Duchessa D. Costanza Orsini Madre Vedova del Duca D. Fabrizio; ed il
Vescovo
avanza ad sacra limina la seconda sua
Relaz.e
dello stato delle chiese di
Andria nell'anno 1671, tutta uniforme a quella prima, spedita nell'anno
1661,
che poc'anzi abbiam riferita. Nell'anno poi 1672 ad. 15 aple, la
Sag.a Congreg.e
procede alla
dichiaraz.e
de' capi, prodotti da tutto il Clero. Li predetti capi, o dub=
le pretenzioni del Vescovo
bj, senza che ci dilungamo in riferire,
√ si rilevano in che essi consistevano,
dalla
risoluz.e
e
dichiaraz.e
della
pred.a
S. C., e dall'esposto, e proposta del clero.
Eminentiss.i
e Rdiss.i Sig.ri
= Il Clero d'Andria consistente nella Cattedrale, e due
Colleg.e
di Preti secolari, tutte chiese recettizie numerate,
umilm.e
rappresēta=
no all'Eminenze Vostre, come tra
Monsig.r
Alesandro Vescovo di
d.a
Citta,
ed
essi Oratori sono stati molti capi di controversie. Le quali, quallora non
vē=
gano da questa S.
Congreg.e
decise, e risolute, non possono se non causare con=
tinue differenze, e disgusto tra li medesimi, con pericolo di qualche
scandalo:
che perņ gli Oratori
umilm.e
supplicano
l'Emin.ze
Vostre a dichiarare gl'in=
frascritti capi.
P.a
Se si devono osservare li statuti, e consuetudini antiche.: che
li Cherici siano aggremiati dalli Capitoli; e gli Ordinati in sacris, e sacerdoti
siano obbligati di fare li soliti servizj prima di partecipare la massa
capitolare.
A questo
p.o
dubbio fu provveduto: Non licere Capitulis aggremiare carentes pri=
ma tonsura, qua obtenta, teneri, et posse aggremiare; Non posse tamen
priva=
re aggremiatum absque consensu Episcopi, qui, causa cognita, procedet
prout
de Iure. Pressandum esse servitium biennale ad illis, qui volunt
consequi
portionem massę capitularis: aggremiatos vero posse se promoveri ad
ordi=
nes sacros absque pręcedenti licentia Capituli.
II. Se il Vescovo possa costringere li Beneficiati semplici, che anno
obbligo di
celebrare, o far celebrare alcune messe la settimana nelle Cappelle
della Cat=
tedrale, alla reparazione di esse, osia tenuto esso Vescovo alla
reparaz.e
della
Cattedrale a metą col Capitolo. Fu deciso: Omnino servandum Istrumentum
concordię initę sub die 29 Iulii 1599 inter Episcopum Basso, et
Capitulum, sci=
licet medietatem tantum spectare ad Episcopum, alteram ad Capitulum.
III° Se il Vescovo puņ impedire alli Capitolari di congregarsi una volta
la settimana senza licenza, come anno fatto sempre. Deciso: Episco=
pum non posse impedire quin Capitulum Cathedralis, et Collegiatę S.
Nicolai possint congregari qualibet hebdomada iuxta formam lictera=
rum Sacrę Congregationis emanatum di
2.a
Iulii 1593. Et si Episco=
pus, vel eius Vicarius intervenire voluerint, Capitulum teneri eos
expecta=
re, pręvia tamen insinuatione horę pręcisę.
IV. Se il Vescovo poteva con editto penale proibire a Cherici, e
Sacerdoti, che
non faccino la loro confessione sagramentale con Religiosi . Fu provisto,
Quatenus edictum prohibens Clericis, et Sacerdotibus confiteri propria
crimina