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[manoscritto - foglio 47, recto]
[traslitterazione in caratteri stampati]
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anni appresso di questo non si rinviene contesa ulteriore fra li due Capitoli
di questa Citta, ma si rileva da alcune scritture, che uniti fra di loro, si difen=
dono dagli editti, ed ordini del Vescovo, che pretendeva gravarli con innova=
zioni, e leggi alle quali non mai erano stati soggetti, si che ne fecero ricorso alla
Sag.a Congreg.e de' Riti, in cui si presentarono molti capi, e dubbj per esser da quel=
la risoluti; mentre a tanto si attendeva, nell'anno 1670 mancņ di vita la Sig.a
Duchessa D. Costanza Orsini Madre Vedova del Duca D. Fabrizio; ed il Vescovo
avanza ad sacra limina la seconda sua Relaz.e dello stato delle chiese di
Andria nell'anno 1671, tutta uniforme a quella prima, spedita nell'anno 1661,
che poc'anzi abbiam riferita. Nell'anno poi 1672 ad. 15 aple, la Sag.a Congreg.e
procede alla dichiaraz.e de' capi, prodotti da tutto il Clero. Li predetti capi, o dub=
le pretenzioni del Vescovo
bj, senza che ci dilungamo in riferire, si rilevano in che essi consistevano,
dalla risoluz.e e dichiaraz.e della pred.a S. C., e dall'esposto, e proposta del clero.
Eminentiss.i e Rdiss.i Sig.ri = Il Clero d'Andria consistente nella Cattedrale, e due
Colleg.e di Preti secolari, tutte chiese recettizie numerate, umilm.e rappresēta=
no
all'Eminenze Vostre, come tra Monsig.r Alesandro Vescovo di d.a Citta, ed
essi Oratori sono stati molti capi di controversie. Le quali, quallora non vē=
gano
da questa S. Congreg.e decise, e risolute, non possono se non causare con=
tinue differenze, e disgusto tra li medesimi, con pericolo di qualche scandalo:
che perņ gli Oratori umilm.e supplicano l'Emin.ze Vostre a dichiarare gl'in=
frascritti capi. P.a Se si devono osservare li statuti, e consuetudini antiche.: che
li Cherici siano aggremiati dalli Capitoli; e gli Ordinati in sacris, e sacerdoti
siano obbligati di fare li soliti servizj prima di partecipare la massa capitolare.
A questo p.o dubbio fu provveduto: Non licere Capitulis aggremiare carentes pri=
ma tonsura, qua obtenta, teneri, et posse aggremiare; Non posse tamen priva=
re aggremiatum absque consensu Episcopi, qui, causa cognita, procedet prout
de Iure. Pressandum esse servitium biennale ad illis, qui volunt consequi
portionem massę capitularis: aggremiatos vero posse se promoveri ad ordi=
nes sacros absque pręcedenti licentia Capituli.
 II. Se il Vescovo possa costringere li Beneficiati semplici, che anno obbligo di
celebrare, o far celebrare alcune messe la settimana nelle Cappelle della Cat=
tedrale, alla reparazione di esse, osia tenuto esso Vescovo alla reparaz.e della
Cattedrale a metą col Capitolo. Fu deciso: Omnino servandum Istrumentum
concordię initę sub die 29 Iulii 1599 inter Episcopum Basso, et Capitulum, sci=
licet medietatem tantum spectare ad Episcopum, alteram ad Capitulum.
III° Se il Vescovo puņ impedire alli Capitolari di congregarsi una volta
la settimana senza licenza, come anno fatto sempre. Deciso: Episco=
pum non posse impedire quin Capitulum Cathedralis, et Collegiatę S.
Nicolai possint congregari qualibet hebdomada iuxta formam lictera=
rum Sacrę Congregationis emanatum di 2.a Iulii 1593. Et si Episco=
pus, vel eius Vicarius intervenire voluerint, Capitulum teneri eos expecta=
re, pręvia tamen insinuatione horę pręcisę.
IV. Se il Vescovo poteva con editto penale proibire a Cherici, e Sacerdoti, che
non faccino la loro confessione sagramentale con Religiosi . Fu provisto,
Quatenus edictum prohibens Clericis, et Sacerdotibus confiteri propria
crimina


Decr. S.C. 10 Mar 1597
Decreto di
Trani per il
Capitolo