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[manoscritto - foglio 55, recto]
[traslitterazione in caratteri stampati]
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udicarsi in un'altro incõveniente, che gli avvenne: conciosiache, duran=
do ancora tra lui, ed il Capitolo della Cattedrale la quistione dell'assistenza
in questa chiesa, e perseverando esso Colleggio nel possesso di mandare
ne' giorni stabiliti colà li suoi Preti al numero di sedeci, coll'esclusio=
ne del Preposito; Dall'altro canto pretendendo la Cattedrale d'avere a
tale assistenza tutto l'intiero Capitolo di S. Nicola, col suo Preposito, come
per il passato, colse la pred.a Cattedrale l'opportunita di venire a capo del
suo intento, dalle angustie in cui si vedeva esso Colleggio. Necessitava a
questo la dichiarazione, ed attestato di quella, qualmente li statuti delle
chiese secolari di Andria erano uniformi, ed eguali in ogni parte fra di
loro, e che da tempo immemorabile sempre erasi praticata inviola=
bile tal legge; non ripugnò la Cattedrale di asserire tal verità, e si mo=
strò pronta a giurarla, purche prima si fosse composto fra di loro l'in=
teresse dell'assistenza; ad abbracciar tal progetto il Colleggio di S. Ni=
cola non molto esitò; e sperando con tal concordia di conseguire il
suo disegno, condiscese alle petizioni, con formarne un stromento
di transazione, obbligandosi di fare intervenire all'assistenza delle
Feste prefisse non soltanto li sedeci suoi Preti colle due Dignità minori,
ma puranche il Preposito, ed altri, che formato avessero il numero di
ventiquattro, con patto di non innovare cosa alcuna per il futuro tēpo,
e con pena pecuniaria di cinquecento ducati, da sodisfarsi da quel Capi=
tolo refrattario al Capitolo osservante; e da ogni individuo, che manca=
to fosse a tal'intervento, pagarsi ducati tre per volta, qualor mancasse.
Questo stromento venne registrato, e formato nell'anno 1736, e ratifica=
to poco dopo altri mesi con solenne atto. Il sin qui rappresentato, si rile=
va dallo stesso stromento &.
  Pensava il Colleggio di S. Nicola d'essersi posto al coverto con tal concor=
dia, e d'aver fatto acquisto di raggioni nuove, e valide per sostenere il suo
impegno presso la Sagra Congregaz.e; ma questa procedendo alla deci=
sione della causa nell'anno appresso 1737, dichiarò, che il Pretensore
sacerdote Bruni, dovesse esser ammesso nel Colleggio qual Cittadino ori=
undo, malgrado, che non fosse nativo, da che ne' Statuti non si leggeva
la parola 'nativo'. Tal fù l'esito di tal causa, per errore cõmesso in tempo
anteriore, e per condiscendenza di rispetto umano. Ma non si diè termine
a tal discapito coll'aggregazione di quest'uno, surse immediatam.e altro
pretensore, chi favorito da' congiunti, individui del medes.o Capitolo, volle
esser'ammesso anch'egli a tal corpo, e l'ottenne. Percorso il Colleggio
da questi due colpi, uno causati dalla propria imprudente condot=
ta, e l'altro dall'altrui violenza, si pose nello studio, e diligenza di ap=
prestarli qualche riparo; ma al primo, perche volontario, non fu
in stato di rinvenirlo, fu bensì al secondo. col ricorre'al Vescovo, che
volentierm.e volle rimettere nel suo vigore li Statuti, riducendo all'
antica osservanza, uniforme a quella de Statuti della Cattedrale.
Conciosia che, aperta per la seconda volta la Visita della sua Diocesi,
stabilì con decreto, che vivendo queste chiese di Andria a se soggette
colle medesime Leggi, e Regole, e Statuti ab immemorabili, non era egli
in voto