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giuste
pretenzioni, ed usurpazioni, cagionatele dal Capitolo di S. Nicola: e
furono li seguenti, e li quali non vennero decisi se non dopo un'anno
propriamente nel dì 23 aprile 1759. I°. An Ecclesia Cathedralis Andriæ
sit
Unica Parochialis totius Civitatis, et Territorii, ita ut Ecclesia S.
Nicolai
sit mera coadiutrix in administrazione Sacramentorum, in casu & etc.[?]
La Sagra
Congregaz.e alla
p.a parte di questo Dubbio decise, Affirmative,
alla seconda parte sospese il suo sentimento, riserbandolo ad altro &.
II°. An possit dicta Cathedralis totam exercere curam, etiam quoad to=
talem Sacramentorum administrationem ex se, et in esclusionem
Ecclesiæ S. Nicolai, in casu & et quatenus affirmative ad utrumque. La
risposta fu pronciata, Negative. III°. An sit locus divisioni Parochia=
rum, in casu & et quatenus affirmative. La decisione fu. Esse locum
divisioni quoad exercitium curæ animarum tantum. IV. An, et quomo=
do sit facienda divisio: et An Ecclesiæ Cathedrali præservanda sint illa
omnia Iuria Parochialia, quæ prætendit privative exercuisse, et exer=
cere in propria Civitate, in casu & La risoluzione fu: Divisionem esse
faciendam arbitrio Episcopi, et approbandam a Sacra
Congregaz.e; ed alla
seconda parte di questo dubbio, non diè risposta. die 25 aprilis 1759.
La
pr Decisione della prima parte del primo
Dubbio pervenuta in An=
dria quanto rinfrancò l'espettazione del Clero della Cattedrale, e l'ab=
bagliò il lume della mente, accaggion che coll'acquisto dello spezioso
nome d'Unica Parocchiale si diedero a credere d'esser divenuti Dispo=
tici di tutta la cura Parocchiale di tutta la Città, altrettanto non fè
senso
nell'animo de' Colleggiali, persuasi, che un tal titolo è proprio d'ogni
Cat=
tedrale, come prima, e matrice chiesa; ma ponderando le decisioni
determinate negli altri trè dubbj, ben conobbero, che molto di vantag=
gio riportato avevano, e che si gli apriva un vasto campo a maggior
profitto. Quindi presentando essi al Vescovo le decisioni del terzo, e
quar=
to dubbio, cercò insieme da esso la di loro
esecuz.e, cioè: che si dia
luogo
alla Divisione: e che tal Divisione si faccia dal Vescovo. Questo
ubbidē=
do agli ordini della Sagra
Congregaz.e,
monitis partibus nel dì 6 luglio
1759 procedè a tal divisione con suo decreto con cui assegnò li termini
al Colleggio ne' quali avesse dovuto esercitare la cura parochiale. E
come
Dal Capitolo del Colleggio
trattanto, per avviare qualche ___iore[
*]
dagli atti apparisce. Questo Decreto non andò a sangue de' Cattedralisti,
gravã=
↑ del Vescovo
dosene, diè appello nella Sagra Congregazione del Concilio, dove
essendosi aggitate
le controversie, dopo il corso di anni 4, si venne alla decisione d'un
Dubbio
proposto tra il Vescovo, e li Canonici della Cattedrale, audito etiam
Capitulo Col=
leggiatæ
Ecclesiæ S. Nicolai, e fu il seguente. An
Ecclesiæ Cathedralis unicæ in civita=
te, et Territorio Parochialis, Parocus sit Episcopus, et ad quos
effectus, vel poti=
us Capitulum Cathedralis in casu &. A tal proposta nel dì 23 aprile
1763, si la de=
cisione= Affirmative, quoad primam partem = Alla seconda parte, cioè vel
poti=
us Capitulum Cathedralis, fu risposto: Negative. Non quieta la
Cattedrale per ta=
le esclusiva, se ne richiama, e nell'anno seguente ripropostosi nella
pred.a
Con=
gregazione lo stesso Dubbio die 23 Ianuarii 1764. con stravagante
mutaz.e fu
fu dichiarato: Prævio recessu a decisis. Negative ad primam
partem: Affirma=
tive ad secundam. Venuto a notizia del Vescovo tal
canciam.o di
sentenza, e
tale incostanza ne' Giudici, stimò di condursi in Roma a rappresentare il
torto,
che li venia